Sottensione idroelettrica, obbligo di fornitura gratuita e successione nel ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. III n. 9321 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sottensione, il nuovo concessionario di una derivazione d’acqua incompatibile con preesistenti utilizzazioni è tenuto, ex artt. 45 e 46 r.d. 1775/1933, a un debito ex lege di indennizzo verso gli utenti preesistenti, che si attua mediante la fornitura gratuita dell’energia. La gratuità della somministrazione deriva direttamente dalla legge, mentre le convenzioni tra le parti ne determinano soltanto la quantità e la durata. La successione nel ramo d’azienda relativo alla vendita di energia ai clienti finali comporta il trasferimento, ex art. 2558 c.c., dell’obbligo di fornitura gratuita in capo alla società di vendita, restando estranea la società che svolge attività di produzione. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non censuri con specificità la ricostruzione del quadro giuridico operata dal giudice d’appello.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, su ricorso di una società di vendita di energia elettrica, aveva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di un consorzio di bonifica per il pagamento di oltre un milione di euro, a titolo di fatture per la somministrazione di energia nel periodo gennaio 2001 – agosto 2007. Il consorzio propose opposizione, negando il debito; intervennero nel giudizio una società di produzione e un’altra società, chiedendo l’estromissione.
Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. La Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello principale, ritenendo assorbiti quelli incidentali condizionati. La società di vendita ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui hanno resistito il consorzio, la società di produzione incorporata e l’altra controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — violazione degli artt. 45 e 46 r.d. 1775/1933, del d.P.C.M. 6 febbraio 2004, del d.l. n. 35/2005 convertito dalla legge n. 80/2005 e delle delibere ARERA — è dichiarato inammissibile per genericità. La ricorrente, pur non contestando il diritto del consorzio all’indennizzo ex art. 45 cit., sostiene che la liberalizzazione del mercato avrebbe modificato le modalità attuative: il consorzio pagherebbe l’energia alla società di vendita, ottenendone il rimborso dalla Cassa conguaglio.
La Corte osserva che l’art. 45 prevede un’indennità completa e assoluta, imponendo al concessionario di fornire a proprie cure e spese l’energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata. L’interpretazione proposta è ritenuta profondamente illogica: il soggetto sotteso dovrebbe attivarsi per pagare quanto non deve, esponendosi al rischio di un adempimento tardivo dell’obbligo restitutorio. Il motivo è pertanto respinto.
Il secondo motivo, di natura fattuale, è inammissibile: non si censura l’omesso esame di un singolo elemento, ma la pretesa carenza di valutazione di un intero compendio probatorio, non riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo motivo, relativo alla successione ex art. 2558 c.c., è parimenti inammissibile, risolvendosi in un’illustrazione di dati fattuali sull’atto di scissione; la Corte d’Appello ha invece motivato specificamente sull’accertamento del contenuto della scissione parziale.
Il quarto motivo, sulla nullità delle convenzioni per difetto di causa, non raggiunge la soglia dell’autosufficienza e, ove ammissibile, è comunque infondato: la causa delle convenzioni emerge dalla ricostruzione della vicenda, avendo il giudice d’Appello affermato che con esse si pattuirono la soglia di gratuità e la durata dell’obbligo ex lege. Il quinto motivo, sulla manleva, è generico e fattuale: la Corte d’Appello ha escluso il subentro della società di produzione perché, per la natura della sua attività, questa non può essere destinataria dell’obbligo di fornitura gratuita, che riguarda esclusivamente la società venditrice.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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