Legittimazione passiva della Regione nei pagamenti delle prestazioni sanitarie convenzionate (Cass. civ. Sez. I n. 705 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, l’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, conv. nella l. n. 423/1993, disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti — farmacie, medici specialisti, strutture private — che erogano prestazioni in regime di convenzione con la Regione. Tali soggetti sono creditori dell’ente incaricato del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle Aziende sanitarie, e dunque coincidente con la Regione. L’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge. La qualità di ente incaricato del pagamento discende in capo alla Regione dalla sua funzione di finanziatore delle Aziende sanitarie, attribuita e regolata da norme di legge statale, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta.

Il Fatto

Una società che gestisce una struttura sanitaria privata convenzionata agiva in giudizio per ottenere la condanna di una ASL al pagamento del valore monetario della decurtazione tariffaria applicata alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal gennaio 2010 all’agosto 2013. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la legittimazione passiva dell’ASL e condannandola al pagamento.

La Corte d’appello respingeva il gravame, ritenendo l’ASL legittimata passiva e condannandola alle spese. L’ASL proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo, con il primo, che la legittimazione passiva spettava alla Regione, ente finanziatore del servizio sanitario regionale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri. La Corte rileva che il giudice di appello, nel riconoscere la legittimazione passiva dell’ASL, non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla stessa Corte proprio con riferimento all’interpretazione dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993.

Secondo il consolidato orientamento richiamato, tale disposizione regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la Regione. Essi sono creditori dell’ente incaricato del pagamento, identificato nell’ente finanziatore delle Aziende sanitarie e coincidente con la Regione, sulla quale grava la legittimazione passiva.

Il Collegio richiama Cass. n. 17587/2018, Cass. n. 29099/2022, Cass. n. 24758/2021 e Cass. n. 21851/2023, che hanno ricostruito il diritto vivente in materia. Il sistema sanitario nazionale, attuato dal d.lgs. n. 502/1992, ha “regionalizzato” la sanità, per cui l’art. 117 Cost. demanda alle Regioni la potestà legislativa concorrente. Le diversità strutturali e di accentramento delle competenze vanno ricercate nelle singole legislazioni regionali.

Peraltro, il fatto che la Regione svolga un mero servizio di tesoreria è stato ritenuto irrilevante, poiché la qualità di ente incaricato del pagamento discende dalla funzione di finanziatore delle Aziende sanitarie, attribuita da norme di legge statale.

La Corte di appello non ha colto il fondo di tale ragionamento, desumendo la legittimazione passiva dell’ASL dal solo fatto che questa avesse concluso le convenzioni con la struttura sanitaria. Né ha evidenziato l’esistenza di atti regionali che avessero concretamente derogato alla disciplina, individuando nell’ASL il soggetto tenuto al pagamento. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sul regime delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *