Sottofatturazione e conoscibilità della frode IVA nel cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 20325 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la circostanza che il prezzo di rivendita praticato dal cedente al cessionario sia inferiore a quello dallo stesso cedente pagato al proprio fornitore costituisce indice rilevante, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., della conoscibilità da parte del cessionario della riconducibilità dell’acquisto a un’operazione fraudolenta in materia di IVA. Non è necessario che il cessionario sia parte attiva della frode, essendo sufficiente che questa sia conoscibile con l’ordinaria diligenza. La sottofatturazione non integra una presunzione iuris et de iure, restando ammessa la prova contraria del cessionario. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura sostanziale, si applica ai soli giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava riprese per IVA, IRES e IRAP e irrogava sanzioni, sul presupposto dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’atto impositivo traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito una frode carosello incentrata su una società ritenuta mera cartiera e su un ulteriore soggetto interposto.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la sentenza veniva cassata con rinvio. Nel giudizio di riassunzione la CGT di secondo grado accoglieva l’appello dell’Agenzia, ravvisando la prova del carattere fittizio delle operazioni e la consapevolezza della contribuente. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’istanza di trattazione in pubblica udienza, escludendo la rilevanza dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e della sentenza penale di assoluzione prodotta: l’anno d’imposta dell’accertamento è il 2005, mentre il capo di imputazione riguarda il 2004. Il giudicato penale di assoluzione opera sui fatti medesimi, non invocabili quando l’annualità è diversa.

Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è infondato. La sentenza non presenta lacune, ma conclusioni non condivise dalla ricorrente. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito.

Il secondo motivo è inammissibile: sotto la denuncia di violazione di legge la ricorrente veicola una richiesta di rivalutazione del quadro indiziario. La sentenza ha tratto il convincimento circa il carattere di cartiera da una pluralità di elementi oggettivi, nel rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ., secondo la lettura di Cass. n. 9054 del 2022.

Il nucleo del ricorso è nel terzo e quarto motivo, in cui la contribuente deduce che la consapevolezza del cessionario sarebbe stata desunta da indici ritenuti irrilevanti dalla giurisprudenza unionale. La Corte non aderisce. La pronuncia resa nel medesimo giudizio (Cass. n. 13307 del 2021) e l’orientamento consolidato (Cass. n. 9851 del 2018) pongono a carico dell’Amministrazione la prova, anche presuntiva, della conoscenza o conoscibilità dell’inserimento dell’operazione in un’evasione d’imposta. Nel caso concreto è sufficiente, e conforme al diritto unionale, il riferimento alla sottofatturazione: il prezzo di rivendita al cessionario era inferiore a quello pagato dal cedente al proprio fornitore. È ragionevole attendersi che chi vende un bene non pratichi un prezzo inferiore a quello d’acquisto, realizzando una transazione antieconomica. La CGUE 11.05.2005, C-384/04, conferma che la sottofatturazione genera ragionevoli motivi di sospetto, salvo prova contraria. Non occorre la partecipazione attiva del cessionario, bastando la conoscibilità.

Gli altri motivi sono rigettati: insussistente l’omessa pronuncia sulla motivazione dell’avviso, sufficiente il rinvio al processo verbale; inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il motivo sui costi, già riconosciuti in autotutela; infondato quello sulle sanzioni, poiché l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 non si applica ratione temporis (Cass. n. 8516 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *