Inammissibile il ricorso su diniego di lieve entità e termini di indagine (Cass. pen. Sez. III n. 12123 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione — mezzi, modalità e circostanze della stessa — sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato, dovendo escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. Il motivo che deduca la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza se, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contenga l’integrale trascrizione o allegazione. Non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione che non motivi su una specifica deduzione del gravame quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa.
Il Fatto
Il tribunale del riesame rigettava l’istanza proposta nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere per plurime ipotesi di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: mancata risposta alla censura sull’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen.; scadenza dei termini di indagine con inutilizzabilità degli atti; difetto del quadro indiziario e della qualificazione ex art. 73, comma 5; vizi sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva l’inammissibilità per genericità. Il calcolo difensivo della pena trascura il peso sanzionatorio delle plurime ipotesi di reato che, anche nel regime della continuazione, impongono comunque un aumento della pena base. Non è censurabile la decisione che non risponda espressamente a una deduzione quando il rigetto emerga dalla complessiva struttura argomentativa, secondo il principio di Sez. IV n. 5396 del 15 novembre 2022.
Quanto al secondo motivo, i giudici hanno correttamente valorizzato la diversità dei fatti oggetto delle due iscrizioni. Del tutto assertiva è la tesi sull’inesistenza della nota informativa dei Carabinieri del 2023, a fronte della mancata allegazione dell’atto, nonostante l’onere di autosufficienza che grava su chi sostenga la divergenza tra motivazione e dati documentali.
Il terzo motivo è infondato. La motivazione illustra i gravi indizi e le ragioni che escludono la riqualificazione, in applicazione del principio di Sez. III n. 32695 del 27 marzo 2015: il diniego della lieve entità consegue anche al rilievo di un solo elemento ostativo. Coerente è la risposta sull’irrilevanza del regime degli arresti domiciliari, circoscritto al solo periodo delle cessioni contestate. La portata stupefacente del ceduto è desunta dalla notorietà del ricorrente quale spacciatore e dai plurimi contatti instauratisi.
Il quarto motivo è inammissibile. La motivazione valorizza le modalità delle condotte, la pronta disponibilità allo spaccio, la diversità della sostanza e la personalità del ricorrente, desunta da precedenti, carichi pendenti e misure di prevenzione, oltre che dal sequestro di stupefacente eseguito nel luglio 2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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