Misure cautelari e dichiarazioni degli acquirenti di stupefacenti (Cass. pen. Sez. III n. 12121 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio non necessitano, sul piano probatorio, di sequestri di sostanza stupefacente e possono trovare fondamento nelle dichiarazioni degli acquirenti, quando siano precise nei termini essenziali delle vicende, prive di profili di apparente inattendibilità e non specificamente confutate. La nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia come quella di indizio quale elemento di prova del giudizio finale: è sufficiente qualsiasi elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità, senza i requisiti di precisione e concordanza richiesti dall’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. In materia di art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la descrizione sommaria del fatto può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte, purché ne sia data concreta specificazione nella richiesta del pubblico ministero e nel contesto motivazionale dell’ordinanza applicativa.

Il Fatto

Il gip del tribunale di Cosenza applicava al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: carenza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria; genericità dei capi di incolpazione con violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; omessa riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda che, quando si deduce l’inosservanza dell’art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., è onere del ricorrente allegare integralmente il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, per consentire il controllo diretto dell’eccezione (Sez. III n. 57524 del 2018). Tuttavia, la lettura dell’ordinanza impugnata consente di ritenere ampia ed esaustiva la motivazione del provvedimento del gip.

La Corte rileva che il vizio di motivazione dedotto si risolve in una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il tribunale ha valorizzato la peculiare valenza delle dichiarazioni degli acquirenti, soggetti informati sui fatti.

Sul piano del diritto, i giudici di legittimità affermano che i reati in materia di stupefacenti non necessitano di sequestri della sostanza e possono fondarsi su dichiarazioni accusatorie, purché precise e attendibili. Richiamano il principio per cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non coincide con quella di indizio-prova, come si desume dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto, ma non il secondo comma, dell’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. IV n. 18589 del 2013; Sez. V n. 36079 del 2012).

Quanto ai riscontri, la Corte precisa che è sufficiente qualsiasi elemento che si ponga nella stessa direzione della dichiarazione accusatoria, senza doverla confermare in via individualizzante; rileva inoltre la mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificità estrinseca, alla luce del principio per cui la descrizione sommaria del fatto può essere sintetica quando vi sia concreta specificazione delle condotte nella richiesta del pubblico ministero e nell’ordinanza cautelare (Sez. III n. 25995 del 2020).

Il terzo motivo è meramente rivalutativo: la motivazione valorizza la protrazione temporale, la costante disponibilità del prodotto e l’intercambiabilità del pusher. In tema di fatto di lieve entità, il giudice deve valutare tutti gli elementi della norma, dovendo escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a ritenere non lieve la lesione del bene giuridico protetto (Sez. III n. 32695 del 2015). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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