Specializzandi medici, no risarcimento senza prova dell’equipollenza (Cass. civ. Sez. III n. 20777 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, della quale non sia stata dimostrata l’equipollenza di fatto a quelle ivi previste, non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle direttive. Non rileva che la specializzazione sia stata successivamente ricompresa tra quelle qualificate conformi alle norme europee dal d.m. 31 ottobre 1991. L’onere della prova dell’equipollenza grava sull’attore, quale fatto costitutivo della domanda, secondo i criteri di ripartizione fissati dalle Sezioni Unite n. 26603 del 2024 in relazione al rapporto tra specificità dell’allegazione e specificità della contestazione.

Il Fatto

Quattro medici, che avevano frequentato e concluso corsi di specializzazione tra il 1984 e il 1991 senza percepire alcun compenso, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione, quantificata in euro 11.103,82 per ciascun anno di corso.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo che le specializzazioni conseguite rientrassero negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2021, ha confermato il rigetto, rilevando che gli appellanti non avevano tempestivamente allegato né dimostrato l’equipollenza delle specializzazioni rispetto a quelle previste da almeno due Stati membri. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26603 del 2024, che hanno recepito un orientamento già stabilizzatosi (ordinanza n. 19313 del 2023). Se la specializzazione è presente nell’elenco, al medico spetta pacificamente il risarcimento; se l’inserimento manca, l’interessato deve provare l’equipollenza tra il corso frequentato e quello previsto negli elenchi, non assumendo rilievo la successiva inclusione nel d.m. 31 ottobre 1991.

Il Collegio richiama i criteri di ripartizione dell’onere della prova enunciati dalle Sezioni Unite: se l’allegazione attorea è specifica e la contestazione generica, l’attore è sollevato dall’onere; se la contestazione è specifica, l’attore deve provare i fatti allegati; se l’allegazione è generica, l’onere grava comunque sull’attore; se l’allegazione è generica e la contestazione specifica, l’attore deve anche contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto.

La Corte rileva che i due motivi di ricorso non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva accertato che i ricorrenti non avevano tempestivamente allegato nell’atto introduttivo né dimostrato l’equipollenza, e tale affermazione non risulta contestata in ricorso. Le censure, articolate per singole specializzazioni, si scontrano dunque con il difetto originario di allegazione e prova.

Ad abundantiam, il Collegio richiama i precedenti relativi alle specializzazioni in discussione. Per la medicina legale e delle assicurazioni, l’ordinanza n. 14404 del 2023 richiede la prova in concreto dell’equipollenza, con onere a carico dell’attore. Per la pediatria preventiva, le ordinanze n. 20303 del 2019, n. 4575 del 2022 e n. 25388 del 2023 sono contrarie all’equipollenza. Per la criminologia, l’ordinanza n. 15080 del 2023 ha parimenti escluso l’equipollenza, non essendo tale specializzazione neppure ricompresa nel d.m. 31 ottobre 1991. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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