Specializzandi medici, borsa di studio e adempimento degli obblighi comunitari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4059 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recepimento delle direttive comunitarie che impongono un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica è avvenuto con la legge n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo decreto costituisce il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata né condizionata dagli obblighi comunitari, già attuati dalla disciplina del 1991. Il contratto di formazione specialistica non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato né a parasubordinazione, restando inapplicabile l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione. Di conseguenza, per gli iscritti negli anni accademici anteriori al 2006/2007 non è configurabile alcun diritto al più favorevole trattamento economico del 1999, né a titolo retroattivo né a titolo risarcitorio.

Il Fatto

Un medico, specializzatosi in pediatria presso un’università siciliana nel 2008, aveva ricevuto la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Ha convenuto in giudizio le amministrazioni statali, l’ateneo, la regione e l’azienda ospedaliero-universitaria per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal tardivo adempimento dell’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.

Il medico ha dedotto di aver diritto al più favorevole trattamento dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, la cui applicazione era stata procrastinata fino all’anno accademico 2006/2007, invocandone l’applicazione retroattiva o, in alternativa, il ristoro del pregiudizio. Il Tribunale ha rigettato la domanda nel merito. La Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento, ha affermato la legittimazione passiva delle sole amministrazioni statali e ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al risarcimento, liquidato nella differenza tra il trattamento percepito e quello dovuto in base ai d.P.C.M. del 2007.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, contestando la tesi della Corte d’Appello secondo cui il d.lgs. n. 257 del 1991 avrebbe realizzato un adempimento solo parziale dell’obbligo comunitario, completatosi soltanto con l’entrata in vigore del trattamento economico del 1999.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio già affermato in controversie analoghe. Il recepimento delle direttive che prevedono un’adeguata remunerazione degli specializzandi è avvenuto con la legge n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione. Le direttive invocate non erano direttamente applicabili, avendo carattere non dettagliato.

Il d.lgs. n. 368 del 1999, nel recepire la direttiva n. 93/16, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione, istituendo un contratto di formazione con retribuzione articolata in quota fissa e quota variabile. Tale contratto, secondo l’indirizzo consolidato della Corte, non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato né a parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra attività degli specializzandi ed emolumenti. Resta quindi inapplicabile l’art. 36 Cost.

Per effetto dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni del 1999 si applicano solo dall’anno accademico 2006/2007. Per gli iscritti agli anni precedenti continua pertanto a operare la disciplina del 1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico.

La direttiva n. 93/16, testo meramente compilativo, non ha carattere innovativo quanto alla misura dei compensi. La previsione di un’adeguata remunerazione è contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, i cui obblighi risultano già attuati dallo Stato con la borsa di studio del 1991. L’inadempimento dell’Italia è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991. Accolto il ricorso, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto; le spese dell’intero processo sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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