Diritto alla remunerazione del medico specializzando e durata del corso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4060 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione medica in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi. Rileva l’epoca di frequenza del corso, non quella di iscrizione, che può essere anche precedente. Nel giudizio sul diritto alla remunerazione, il giudice del merito deve accertare la durata effettiva della specializzazione secondo lo Statuto dell’Università, senza arrestarsi alla dichiarazione resa dalla parte nel proprio atto introduttivo.
Il Fatto
Un medico si rivolge al Tribunale di Catanzaro per ottenere la condanna di diverse amministrazioni statali e di due Università al pagamento di una somma pari a quella che avrebbe percepito frequentando, negli anni tra il 1981 e il 1991, due corsi di specializzazione medica in Medicina interna e Nefrologia, inadempiuto l’obbligo comunitario di assicurare ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
Il Tribunale accoglie la domanda nei soli confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiara il difetto di legittimazione passiva degli altri convenuti. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento, riforma la decisione negando il diritto per la specializzazione in Nefrologia e riconoscendo invece la somma capitale di € 26.855,76 per la frequentazione del corso in Medicina interna, limitatamente al periodo successivo al 1°.1.1983. Propongono ricorso per cassazione l’amministrazione soccombente e, in via incidentale, il medico.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’unico motivo del ricorso principale, con cui si contestava il riconoscimento del diritto per un corso iniziato prima del termine di adeguamento. Il principio è quello espresso dalle Sezioni Unite n. 20278/2022, al cui percorso motivazionale la Corte rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con la conferma di Cass. n. 12677/2023: il ristoro spetta anche agli iscritti a corsi avviati prima dell’anno accademico 1982-1983, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per il periodo di effettiva formazione, a condizione che la specializzazione sia comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi.
L’interpretazione accolta è imposta dall’adeguamento alla giurisprudenza eurounitaria, che con la sentenza 3.3.2022 della Corte di Giustizia, resa nella causa C-590/20 in risposta all’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite, ha chiarito che la formazione a tempo pieno o ridotto iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva del 1982 e proseguita dopo la scadenza del termine di adeguamento del 1°.1.1983 deve essere remunerata in modo adeguato, per il periodo della formazione e con decorrenza da quella data.
Il discrimine, precisa la Corte, è dunque l’epoca di frequenza del corso, che deve essere successiva al 31.12.1982, e non quella di iscrizione, che può anche essere anteriore. Su questa base il ricorso principale è infondato.
Passando al ricorso incidentale, il primo motivo è ritenuto fondato. La Corte d’Appello aveva negato il diritto per la specializzazione in Nefrologia sul presupposto di una durata triennale, insufficiente rispetto al minimo quadriennale richiesto per il mutuo riconoscimento. Il giudice del merito, però, ha valorizzato una asserita ammissione contenuta nell’atto introduttivo, senza accertare la conformità del titolo allo Statuto dell’Università., che per la scuola di specializzazione in Nefrologia fissa all’art. 555 una durata di quattro anni, non suscettibile di abbreviazione.
Tale accertamento è d’ufficio e doveroso, perché coinvolge non un mero fatto ma il diritto del medico al trattamento economico. Il primo motivo viene perciò accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo, relativo proprio alle spese, resta assorbito.
Nota della Redazione
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