Trattenimento CPR – la seconda proroga cade con la prima (Cass. civ. Sez. I n. 22874 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La seconda proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, adottata ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone la validità e l’efficacia del precedente decreto di proroga su cui si fonda. Se la prima proroga è cassata senza rinvio, il provvedimento successivo perde la propria base giuridica e deve essere parimenti cassato senza rinvio, mancando i presupposti per prorogare un trattenimento non più in atto. Il venir meno del titolo iniziale travolge in via derivata ogni ulteriore proroga, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso relativi alla particolare complessità delle procedure di rimpatrio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era stato destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. All’atto della scarcerazione, l’autorità prefettizia adottava un nuovo decreto di espulsione con contestuale ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.
Il trattenimento veniva convalidato dal Giudice di pace e poi prorogato una prima volta. La Questura presentava istanza di seconda proroga per ulteriori quindici giorni, rappresentando di attendere il riscontro alla richiesta di lasciapassare inviata alla rappresentanza diplomatica del Paese di origine. La difesa dello straniero si opponeva, negando la prova della particolare complessità delle procedure di rimpatrio. Il Giudice di pace disponeva comunque la proroga. Avverso tale decreto il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la violazione dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 13 e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 15, parr. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE, sostenendo che l’attesa del lasciapassare non integra la particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio richiesta dalla norma per la seconda proroga.
La Corte non affronta nel merito tale censura, perché il ricorso si presenta assorbito da un rilievo preliminare di carattere derivato. Con una precedente pronuncia, la Cass., Sez. I, Ordinanza n. 8570 del 27.03.2023, era stato cassato senza rinvio il provvedimento di prima proroga del trattenimento.
Il venir meno di tale primo decreto comporta che il successivo decreto di proroga, oggetto dell’impugnazione in esame, perda la propria base giuridica. Ne consegue la necessità di cassare senza rinvio anche il secondo provvedimento. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato della stessa Sezione, espresso dalle Ordinanze n. 24146 del 09.09.2024, n. 10895 del 23.04.2024, n. 10819 del 22.04.2024 e n. 10857 del 22.04.2024. Il ragionamento è lineare: mancano i presupposti per prorogare ulteriormente un trattenimento che non è più in atto.
Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale. Non vi è quindi luogo a regolazione delle spese. La Corte esclude che la dichiarazione del difensore di essere antistatario possa valere come rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, richiamando la Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26.03.2021. Il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento e, per il giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in caso di cassazione senza rinvio.
La Corte precisa infine che l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, richiamando in motivazione la Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09.09.2021 e le Ordinanze n. 30876 del 29.11.2018 e n. 18583 del 29.10.2012. Le spese processuali, per il merito e per la legittimità, saranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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