Addizionale IRES dovuta dalle SGR e legittimità costituzionale della sovraimposta (Cass. civ. Sez. V n. 6256 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRES, l’addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all’art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla legge n. 5 del 2014, è costituzionalmente legittima secondo l’interpretazione resa dalla Corte cost. n. 288 del 2019 ed è dovuta anche dalle S.G.R. Le peculiarità del mercato finanziario — barriere all’entrata, concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati, carattere necessitato dei servizi — costituiscono, in un periodo di crisi, specifico e autonomo indice di capacità contributiva. Il regime di sovraimposta, per la sua transitorietà e il contesto in cui è stato adottato, non determina una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi. I profili di lamentata diversità delle S.G.R. rispetto agli altri intermediari non integrano una questione di legittimità costituzionale nuova, involgendo argomenti già scrutinati dalla Consulta.
Il Fatto
Una società di gestione del risparmio, per l’anno di imposta 2013, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della somma versata a titolo di addizionale IRES, sostenendone l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. L’Ufficio non rispondeva e si formava il silenzio-rifiuto.
La società impugnava il silenzio-rifiuto davanti alla C.t.p. di Milano, che rigettava il ricorso. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 2200/17/2020, confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione della norma istitutiva dell’addizionale.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censurava la sentenza d’appello per avere applicato la norma ritenuta illegittima, assumendo che i principi affermati dalla Corte cost. n. 288 del 2019 non fossero estensibili alle S.G.R. La ricorrente chiedeva inoltre la sospensione impropria del giudizio, in pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa C.t.r. con ordinanza interlocutoria.
La Corte disattende l’istanza di sospensione. In pendenza di una questione di legittimità costituzionale non opera la sospensione: il giudice, se la ritiene rilevante, deve investire a sua volta la Corte costituzionale. Nel caso di specie la questione non è ritenuta rilevante, sulla base della pacifica e reiterata giurisprudenza.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama la sentenza n. 288 del 2019 e l’ordinanza n. 165 del 2021 della Consulta, che hanno escluso la violazione dell’art. 77 Cost. e qualificato la misura come sovraimposta. La diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti, introdotta in via straordinaria e temporanea, è sorretta da adeguate giustificazioni e non travalica il limite dell’arbitrarietà dell’imposizione.
Quanto ai profili specifici delle S.G.R., la Corte osserva che il precedente costituzionale era stato reso in un contenzioso in cui era parte una S.I.M., soggetto analogo per caratteristiche di mercato. Le peculiarità invocate dalla ricorrente, lungi dal collocare le S.G.R. in posizione di maggior sfavore, confermano i parametri di non arbitrarietà e proporzionalità. La capacità contributiva non resta legata ai soli indici tradizionali, potendo rilevare altre forme di forza economica. La legittimità dell’addizionale non è condizionata alla predisposizione di meccanismi compensativi per ciascun settore colpito.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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