Requisiti di specializzazione e deroga negli incarichi di biologia (TAR Puglia n. 36 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza sanitaria, il requisito della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, previsto dall’art. 40 del D.P.R. n. 483/1997, costituisce requisito specifico di ammissione, la cui mancanza non può essere superata in via interpretativa. La necessità di garantire la corrispondenza tra la professionalità richiesta e le mansioni da svolgere non consente di equiparare titoli di studio differenti né di ritenere configurabile una deroga implicita al requisito minimo legale. L’eventuale contestazione dei requisiti di partecipazione deve essere valutata alla luce della natura del titolo richiesto e della sua funzione selettiva, non potendo l’interesse dell’Amministrazione al reclutamento di figure con specifiche competenze legittimare l’ammissione di candidati privi del titolo richiesto.

Il Fatto

L’ASL Bari, con deliberazione del Direttore Generale, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di Dirigente Biologo, disciplina Patologia Clinica, da assegnare alla struttura di PMA. Il bando prevedeva, tra i requisiti specifici, la specializzazione nella disciplina Patologia Clinica o in disciplina riconosciuta equipollente. La ricorrente, biologa con esperienza nel settore della PMA, priva del titolo di specializzazione richiesto, ha impugnato il bando e la determinazione di indizione, deducendo l’illegittimità della previsione che esclude la sua partecipazione.

Con il ricorso, la candidata ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti di gara e, ove occorra, la disapplicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 483/1997, nella parte in cui richiede la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contrastando le avverse pretese.

La Motivazione della Corte

All’esito della sommaria delibazione cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal prescritto fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato che il concorso era stato indetto per il reclutamento di biologi e non di embriologi, come emerge dalla nota del Direttore della UOC PMA che rappresentava l’esigenza di acquisire figure professionali con comprovata esperienza nel settore.

La Sezione ha rilevato che la disciplina della Patologia Clinica non è in contraddizione con le mansioni connesse alla PMA, atteso che tra le competenze del biologo specializzato rientrano gli aspetti diagnostici della medicina della riproduzione, rendendo la scelta dell’Amministrazione coerente con le funzioni da assegnare. Le prove d’esame, secondo quanto previsto dal bando, garantiscono la verifica della preparazione specifica, essendo determinate in relazione alla disciplina messa a concorso.

Quanto alla pretesa deroga al requisito della specializzazione, il Tribunale ha chiarito che l’assenza di un’offerta formativa universitaria direttamente incentrata sulla PMA non può condurre a ritenere superfluo il titolo di Patologia Clinica imposto dalla legge. Il d.P.R. n. 483/1997 prevede il titolo di specializzazione come requisito specifico di ammissione, e il suo venir meno non può derivare da valutazioni di opportunità da parte della candidata, ma solo da una scelta normativa espressa.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, non emergendo profili di fondatezza del ricorso nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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