Ottemperanza al giudicato sulla carta docente per docenti precari: accoglimento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3049 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto di un docente non di ruolo alla “carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, costituendo titolo esecutivo, è suscettibile di esecuzione tramite il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, deve accogliere il ricorso allorché l’Amministrazione non contesti l’inadempimento, ordinando l’esecuzione e nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta che provveda direttamente o tramite funzionario delegato.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Como – Sezione Lavoro, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria, è stato accertato il diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a ottenere la “carta docente” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione il beneficio e a corrispondere i relativi importi.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza e l’adozione di tutti gli atti necessari. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità del ricorso, ravvisando la formazione del giudicato sulla sentenza azionata e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso in ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo, circostanza che ha determinato l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di inottemperanza.
Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. In caso di ulteriore inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale sarà investito su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche tramite un funzionario delegato e coordinandosi con le strutture regionali.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in misura ridotta tenendo conto della serialità del contenzioso, come da precedenti del Consiglio di Stato, sez. VII, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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