Silenzio inammissibile su riscatto previdenziale per difetto di giurisdizione (TAR Piemonte n. 1592 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è esperibile soltanto a tutela di posizioni di interesse legittimo, che implicano l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica. Essa non può essere proposta quando la pretesa azionata abbia consistenza di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ancorché l’amministrazione debba concludere un’istruttoria a contenuto vincolato entro un termine di legge. In tale ipotesi il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Il riparto di giurisdizione si determina sulla natura della posizione sostanziale dedotta, non sulla struttura del dovere procedimentale dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.1992, aveva presentato nel 1994 domanda di riscatto dei servizi prestati ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Solo con provvedimento del 29.3.2022 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte aveva definito il progetto di riscatto, indicando i periodi utili con iscrizione al fondo di previdenza.
Secondo il ricorrente, nulla sarebbe stato poi trasmesso all’I.N.P.S. per il calcolo del riscatto, con conseguente impossibilità di emanare il decreto di liquidazione e di presentare domanda di pensione anticipata. Il ricorrente ha quindi diffidato l’amministrazione a provvedere e ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, invocando l’obbligo di provvedere entro il termine dell’art. 24 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, oltre alla condanna a pronunciarsi e, in difetto, alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il profilo di inammissibilità, ritualmente segnalato alle parti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. nel corso della camera di consiglio. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Il Tribunale ha anzitutto qualificato la pretesa del ricorrente nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero dell’Istruzione e del Merito come diritto soggettivo. Il dovere dell’amministrazione di effettuare i calcoli dei periodi di riscatto ai fini previdenziali e di concludere l’istruttoria entro il termine di legge consiste, infatti, in accertamenti a contenuto vincolato, privi di margini di discrezionalità.
Su questa premessa il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’azione avverso il silenzio è esperibile soltanto a tutela di posizioni di interesse legittimo, che implicano l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica. L’azione non può essere proposta quando ricorrano posizioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, come appunto quella azionata.
A sostegno il Tribunale ha richiamato i precedenti TAR Piemonte, Sez. II, n. 306 del 2022; Id., Sez. II, n. 1046 del 2018; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5184 del 2018; Id., Sez. III, n. 3858 del 2018; Id., Sez. V, n. 2751 del 2018 e Id., Sez. V, n. 513 del 2017.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto per le spese.
Nota della Redazione
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