Motivi di appello specifici e prescrizione tra riforme (Cass. pen. Sez. 3 n. 15932 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, a seguito della riforma introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità del gravame solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca, ossia siano intrinsecamente indeterminati o si risolvano in formule di stile, ovvero di specificità estrinseca, cioè manchino di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Non può invece dichiarare l’inammissibilità quando i motivi siano semplicemente infondati, ancorché manifestamente, perché inidonei a confutare l’apparato motivazionale. Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, la prescrizione resta disciplinata dall’art. 159, secondo comma, n. 1, cod. pen. nel testo anteriore alle modifiche del decreto legge n. 132 del 2024, con sospensione dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.800,00 di ammenda per i reati di cui all’art. 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152/2006, commessi tra il 13 e il 29 novembre 2019.
Il ricorrente lamentava violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la riconduzione della stessa alla genericità dei motivi ex art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. costituisse un mero espediente per non dichiarare la prescrizione dei reati, maturata — a suo dire — prima della pronuncia di appello. Nell’atto di gravame erano state infatti evidenziate contraddizioni della prima sentenza circa l’identificazione del conducente del furgone, l’incertezza sulla targa del veicolo e il mancato accertamento dell’esercizio di attività di ortofrutta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione prende le mosse dalla verifica del regime prescrizionale applicabile. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, sicché la prescrizione era sospesa dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, i reati risultavano commessi nel novembre 2019, con prescrizione massima cadente nel 2024; la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 4 ottobre 2024, il dispositivo di appello il 2 ottobre 2025, con un periodo di sospensione di mesi 11 e giorni 13 che faceva slittare il termine al periodo tra il 26 ottobre e il 12 novembre 2025, successivo alla lettura del dispositivo. La doglianza difensiva viene pertanto respinta.
Quanto al merito della censura, la Corte ricostruisce il quadro normativo risultante dalla riforma del 2017, che ha imposto all’art. 581 cod. proc. pen. il principio di specificità intrinseca ed estrinseca dell’impugnazione. I motivi sono affetti da genericità estrinseca quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo l’atto di impugnazione ignorare le ragioni della sentenza censurata; sono affetti da genericità intrinseca quando risultano indeterminati, risolvendosi in formule di stile o in doglianze astratte. La specificità dei motivi deve essere parametrata al grado di specificità della sentenza impugnata, la cui motivazione — ai sensi dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. — costituisce il paradigma devolutivo al quale commisurare la facoltà di impugnazione.
Il giudice di appello — prosegue la Corte — può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata, ma non quando siano semplicemente infondati, ancorché manifestamente. La linea di confine più insidiosa è costituita dall’ipotesi in cui l’indicazione dei motivi sia meramente apparente, risolvendosi in una contestazione priva di reale confronto critico con la decisione. In tale evenienza, l’onere di motivazione stringente per il giudice si riflette sul grado di specificità richiesto, dovendo i motivi contenere una specifica confutazione delle argomentazioni probatorie adottate dal primo giudice.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che la Corte territoriale non aveva contestato il riferimento ai capi e punti della sentenza, ma la mancanza di un confronto realmente critico con la motivazione. L’atto di appello, di poco più di una pagina, si era limitato a estrapolare singoli passaggi della sentenza — una parte delle dichiarazioni testimoniali, il mancato accertamento dell’iscrizione alla camera di commercio, la mancata individuazione della targa — senza considerare il tessuto motivazionale complessivo, che includeva precisi elementi di riscontro quali l’insegna adesiva sul furgone immortalato dalle videocamere, il precedente fermo amministrativo e il controllo che aveva visto l’imputato alla guida del veicolo. La pronuncia impugnata non presenta profili di illogicità o contraddittorietà e ha fatto buon governo della disciplina sull’inammissibilità dell’impugnazione. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato.
Nota della Redazione
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