Riformatio in peius vietata nella rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. 5 n. 263 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità (art. 495 cod. pen.) la condotta di chi rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, sulle proprie generalità, non rilevando che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante o che questi abbia, in una sola occasione, eventualmente detto il vero. Tale fattispecie ricorre anche quando le false dichiarazioni siano rese ai carabinieri, in assenza di documenti di identificazione, nel corso di un controllo o dopo un arresto, poiché esse rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali. Il giudice di legittimità non può dedurre vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto, ma solo a quelle di fatto. Il giudice d’appello che, prosciolto l’imputato dal reato più grave, ridetermini la pena individuando un nuovo reato base con una pena superiore a quella stabilita dal primo giudice per il reato originario, viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, lo aveva prosciolto dal delitto di tentato furto per intervenuta prescrizione, confermando la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. e rideterminando la pena. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius e contestando, tra l’altro, la sussistenza del reato di cui all’art. 495 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito del giudizio, osservando che le sentenze di merito si erano pronunciate solo sull’ultima condotta di false dichiarazioni, risalente al 9 marzo 2012, e non su quelle precedenti riportate nel capo di imputazione, rispetto alle quali vi era stata un’omessa statuizione non sanabile in difetto di impugnazione del pubblico ministero.
Rigettando il motivo sulla sussistenza del reato di cui all’art. 495 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo per le questioni di fatto e non per quelle di diritto. Ha poi confermato la ricorrenza della fattispecie, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto le false generalità erano state rese dopo l’arresto e in assenza di documenti di identificazione, assumendo così carattere di attestazione preordinata a garantire le proprie qualità personali, elemento distintivo rispetto alla meno grave ipotesi di cui all’art. 496 cod. pen.
Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alla prescrizione, considerato che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, assume rilievo come circostanza ad effetto speciale ex art. 157 cod. pen. e ai sensi dell’art. 161 cod. pen. per la determinazione del termine massimo, che per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. era pari ad anni sedici e mesi otto, non ancora decorso.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile per genericità il motivo di appello in punto di riconoscimento della recidiva, ma ha accolto la doglianza relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius. Il Tribunale aveva applicato la pena di anni due di reclusione, individuando il reato più grave nel furto. La Corte di appello, prosciogliendo l’imputato da tale reato, aveva individuato il nuovo reato base in quello di cui all’art. 495 cod. pen., applicando una pena di anni uno e mesi quattro, superiore di quattro mesi rispetto a quella originaria stabilita dal primo giudice per l’originario reato più grave. Tale operazione, secondo la giurisprudenza citata, integra la violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla pena, rideterminata direttamente in anni uno e mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto.
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Nota della Redazione
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