Opposizione all’espulsione: competenza del Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 27383 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione dello straniero adottato dal Magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione alternativa alla detenzione è opponibile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. Il potere di statuire sull’opposizione, e dunque anche di dichiararne l’inammissibilità per tardività o altra causa, appartiene esclusivamente al giudice ad quem e non al giudice a quo. Il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza dichiari tardiva l’opposizione è affetto da abnormità strutturale, perché esercita un’attribuzione al di fuori dei casi consentiti, ed è impugnabile con ricorso per cassazione; la Corte lo annulla senza rinvio e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva emesso, in data 19 gennaio 2026, decreto di espulsione dal territorio nazionale di un cittadino estero, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. Avverso tale decreto il difensore di fiducia proponeva opposizione.
Il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 12 febbraio 2026, giudicava l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e ricusava di darvi corso. Il difensore impugnava dinanzi al medesimo Magistrato, deducendo che il decreto di espulsione non era mai stato notificato al difensore, che non era pertanto decaduto dal potere di opporsi. L’impugnazione, qualificata dal giudice a quo come ricorso per cassazione, è stata trasmessa alla Corte e trattata in udienza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione, ritenendola corretta e riconducendola all’abnormità strutturale del provvedimento impugnato. Il vizio sussiste quando il giudice esercita un potere che non gli è dato, cioè un’attribuzione completamente al di fuori dei casi consentiti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42603 del 13/07/2023, El Karti. In casi del genere il rimedio apprestato dall’ordinamento è il ricorso alla Corte di legittimità, come già chiarito da Sez. IV n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi. L’impugnazione supera per ciò solo il vaglio di ammissibilità.
Su questa base la Corte conferma che il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza era opponibile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. Ne deriva la necessità di rilevare d’ufficio, in sede di legittimità, la carenza di attribuzione in capo al Magistrato di sorveglianza.
Il punto centrale è di ordine processuale: il potere di statuire sull’opposizione proposta, e quindi anche di decidere sulla sua eventuale inammissibilità per tardività o altra causa, apparteneva soltanto al giudice ad quem e non anche al giudice a quo. Il Magistrato di sorveglianza ha dunque deciso su una questione riservata al Tribunale di sorveglianza.
Seguono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno, per la definizione del giudizio di opposizione.
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Nota della Redazione
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