Limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione per violazione di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18744 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato e ai relativi presupposti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., senza possibilità di estendere la propria indagine a questioni nuove che non siano state demandategli. La questione non esaminata nel giudizio di legittimità, ma costituente il presupposto logico-giuridico della pronuncia rescindente, forma oggetto di giudicato implicito interno e non può essere riesaminata dal giudice del rinvio. L’omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo se il giudice del rinvio aveva il potere-dovere di esaminarlo, non quando il suo accertamento è limitato dai vincoli posti dall’ordinanza di cassazione.
Il Fatto
Due lavoratrici, assunte a tempo determinato dal Ministero dell’Ambiente, avevano partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell’art. 1, comma 519, L. n. 269/2006, risultando inserite nella graduatoria approvata con decreto del 14.04.2008, poi annullato in autotutela. Dopo una prima sentenza di accoglimento della Corte d’Appello di Roma, la Cassazione aveva cassato con rinvio, demandando al giudice dell’accertamento di verificare la loro collocazione utile nella graduatoria originaria, entro il numero di posizioni autorizzate alla stabilizzazione.
In esecuzione della sentenza poi cassata, il Ministero aveva assunto le lavoratrici a tempo indeterminato dal 1.03.2018, con clausola risolutiva condizionata all’esito definitivo del contenzioso. Il giudice del rinvio aveva accertato che le lavoratrici erano collocate alle posizioni n. 103 e 109 della graduatoria, oltre il limite delle 42 unità autorizzate. Il Ministero aveva pertanto risolto il rapporto di lavoro. Le lavoratrici, che nel frattempo avevano dedotto che la graduatoria fosse stata aggiornata per scorrimento, impugnavano nuovamente la sentenza del giudice di rinvio per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente l’eccezione di giudicato interno parziale sollevata dal Ministero e l’unico motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ha innanzitutto escluso la configurabilità di un giudicato esterno derivante dalla sentenza del Tribunale che aveva dichiarato legittima la risoluzione del contratto. Tale pronuncia, ha chiarito la Cassazione, ha statuito esclusivamente sull’avveramento della condizione risolutiva, non avendo esaminato, nemmeno implicitamente, le questioni relative al diritto alla stabilizzazione e allo scorrimento della graduatoria, che restano impregiudicate. La decisione implicita ricorre solo quando la questione sia superata dalla soluzione incompatibile di un’altra questione, di cui costituisca necessario antecedente logico-giuridico.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. L’ordinanza rescindente aveva circoscritto l’accertamento demandato al giudice del rinvio alla sola graduatoria del 14.04.2008, senza alcun riferimento a successivi scorrimenti. Il giudice del rinvio si era correttamente attenuto a tale limite, verificando che le ricorrenti si erano collocate oltre il numero di posizioni autorizzate alla stabilizzazione.
La Cassazione ha ribadito che, dopo annullamento per violazione di legge, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto e ai relativi presupposti di fatto, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate in sede di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno. La questione dello scorrimento non era stata una premessa logico-giuridica della decisione rescindente, pertanto il giudice del rinvio non era tenuto ad esaminarla.
La Corte ha infine chiarito che il precedente invocato dalle ricorrenti (n. 32471/2023) non è conferente, in quanto in quel caso il ricorso del Ministero era stato rigettato perché volto a contestare un accertamento di fatto, senza dedurre alcuna censura in iure. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alla refusione delle spese e accertamento dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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