Contratto a termine nelle Fondazioni lirico-sinfoniche: la temporaneità delle esigenze resta requisito immanente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5095 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti a tempo determinato stipulati dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 81/2015, ratione temporis non si applica il limite massimo di durata di trentasei mesi, né la disciplina in tema di rinnovi e proroghe. Ne consegue che, nella vigenza del d.l. n. 34/2014 (decreto Poletti) e del d.lgs. n. 81/2015, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 59/2019, la legittima apposizione del termine postula pur sempre, quale requisito immanente al sistema, la sussistenza di esigenze temporanee e provvisorie che giustifichino l’assunzione, non potendo il rapporto essere utilizzato per far fronte a fabbisogni durevoli e permanenti. L’accertamento in tal senso va compiuto non sulle indicazioni formali del contratto, bensì sulla sostanza del rapporto di lavoro, e la sequenza contrattuale anteriore all’ultimo contratto impugnato rileva come dato fattuale concorrente a integrare l’abusiva reiterazione.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una Fondazione lirico-sinfonica con mansioni di “corda di tenore secondo”, aveva proposto domanda giudiziale volta ad ottenere l’accertamento della nullità dei termini apposti a una serie di contratti a tempo determinato intercorsi dal 1996 al 2015, con conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della Fondazione alla riassunzione e al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Napoli, rigettando l’appello, aveva dichiarato la decadenza dall’impugnazione dei contratti antecedenti al 2012, limitando la verifica di legittimità ai soli rapporti intercorsi tra il novembre 2014 e il dicembre 2015. Per tale periodo, il giudice distrettuale aveva escluso ogni profilo di illegittimità, valorizzando il principio di acausalità del termine introdotto dal d.l. n. 34/2014 e ritenendo sufficiente il rispetto dei limiti di durata e di contingentamento previsti dalla legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ravvisando la non conformità della motivazione impugnata ai principi di diritto già enunciati da Cass. n. 29455/2025, ai quali il Collegio ha inteso dare continuità.

Il percorso argomentativo muove dalla specialità del regime derogatorio applicabile alle Fondazioni lirico-sinfoniche: per tali enti, la disciplina generale del contratto a termine opera con l’esclusione delle norme su proroghe, rinnovi e durata massima. In tale quadro, la caducazione della causale operata dal d.l. n. 34/2014, coniugata con l’assenza di un limite massimo di durata, determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione dell’abuso, in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo Quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Sciotto (causa C-331/17).

La Corte ha quindi escluso che l’opzione per l’interpretazione conforme possa condurre a ritenere legittimo il ricorso al termine ove questo risponda a esigenze stabili e permanenti dell’impresa. La temporaneità e la provvisorietà dell’occasione di lavoro costituiscono, secondo la Suprema Corte, un requisito immanente al sistema, desumibile dalla specialità stessa della disciplina dettata per le Fondazioni lirico-sinfoniche, senza che rilevi l’assenza di specifici oneri formali di indicazione della causale.

Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’assorbimento, risultando infondato il presupposto dell’applicabilità del limite dei trentasei mesi ai rapporti stipulati anteriormente al d.l. n. 59/2019. Ha comunque precisato, in ossequio al principio enunciato da Cass. n. 2876/2025, che la decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 opera per tutte le azioni di impugnazione del termine, senza distinzioni tra le diverse tipologie di vizi; la sequenza contrattuale anteriore all’ultimo contratto rileva però come dato fattuale ai fini dell’accertamento dell’abuso.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame verificando, sulla base dei principi enunciati, la sussistenza di esigenze temporanee e provvisorie a fondamento dei contratti a termine, con regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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