Nullità della transazione senza clausole malus e claw back (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2117 del 01.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La transazione novativa stipulata da un istituto di credito con il proprio dirigente è nulla se non contiene le clausole di malus e claw back, obbligatorie ai sensi dell’art. 53 TUB e della disciplina di vigilanza della Banca d’Italia. In presenza di tali pattuizioni obbligatorie, la loro totale assenza non consente il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle di cui all’art. 1419 c.c., che opera soltanto quando una clausola sia già presente ma illegittima. La censura che si limiti a evocare la violazione dei canoni ermeneutici senza specificare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato è inammissibile in sede di legittimità. La produzione documentale tardiva, formatasi prima dell’instaurazione del giudizio, è valutata dal giudice di merito secondo il criterio dell’indispensabilità.
Il Fatto
Un dirigente bancario aveva stipulato una transazione generale novativa con l’istituto di credito, a definizione di pregresse controversie. Con successiva opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale aveva dichiarato la nullità della transazione per mancata previsione delle clausole di malus e claw back, ritenute obbligatorie dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, adottata in attuazione degli artt. 53 e 67 TUB.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione, rigettando l’appello del dirigente e l’appello incidentale della banca. Avverso tale sentenza il dirigente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la banca resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dell’art. 53 TUB. Ha ricordato che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in legittimità solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. o per violazione dei canoni ermeneutici, che deve essere dedotta con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice se ne sia discostato.
Le censure del ricorrente, limitate alla mera evocazione delle disposizioni asseritamente violate, sono state ritenute una richiesta di nuova e differente valutazione del contratto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 353/2025, secondo cui la ricostruzione della volontà delle parti, in mancanza di una specifica indicazione dello scostamento dai canoni interpretativi, si traduce in una mera proposta di interpretazione alternativa, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, concernente la mancata sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell’art. 1419 c.c., la Corte lo ha ritenuto inconferente: il meccanismo di sostituzione automatica opera solo in presenza di clausole già presenti nel contratto ma illegittime, non quando le clausole obbligatorie siano del tutto assenti. Nel caso di specie, la transazione non conteneva affatto le pattuizioni richieste.
L’ultimo motivo, relativo alla dedotta ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per la mancata indicazione della domanda originariamente avanzata, che non consentiva di verificarne l’esatta portata. La Corte ha altresì rilevato che la questione era stata valutata come domanda nuova in appello, senza che su tale punto fosse stata svolta specifica censura.
Infine, il ricorso incidentale della banca è stato rigettato: il principio di non contestazione non è applicabile a un’intera e articolata descrizione fattuale, ma solo a singoli fatti. La valutazione di tardività della produzione documentale è stata ritenuta coerente con i principi del processo del lavoro, richiamando Cass. n. 24900/2005 e Cass. n. 19829/2024. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1419 c.c. – Nullità parziale
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 53 TUB – Vigilanza regolamentare
- Art. 67 TUB – Vigilanza regolamentare