Revoca anticipata dell’incarico dirigenziale e ragione più liquida: nessun giudicato implicito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9081 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione fondata sulla ragione più liquida non produce un giudicato interno implicito sulle questioni assorbite. Quando il giudice di merito non segue l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello del risparmio delle energie processuali, adottando una ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente, la parte non può dolersi dell’omessa pronuncia sull’antecedente logico rimasto assorbito. Resta fermo il diritto alla riassegnazione dell’incarico dirigenziale revocato in via anticipata per il tempo residuo di durata, ma la domanda di reintegra formulata senza limiti temporali e quando il termine triennale è già decorso non può essere accolta.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente dell’INPS, aveva ottenuto il conferimento di un incarico di responsabilità di una delle Aree Manageriali della sede provinciale per un triennio dal 1° giugno 2013. Con determinazione del 15.10.2014 l’incarico era stato anticipatamente revocato e le era stata assegnata una posizione di staff presso la Direzione regionale di Bologna, all’esito di una preventiva procedura di interpello.

Il Tribunale aveva rigettato le domande di illegittimità della nuova attribuzione e di reintegra. La Corte d’Appello di Bologna aveva respinto l’appello, escludendo il diritto alla riattribuzione dell’incarico revocato per essere stato formulato senza limitazione temporale ed essendo il termine triennale ormai decorso, e rigettando le pretese risarcitorie. La dirigente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva l’esistenza di un giudicato implicito sull’illegittimità della revoca anticipata, è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale non aveva affermato in via implicita quella illegittimità, ma aveva deciso sulla base della ragione più liquida, rilevando che la reintegra non era comunque ottenibile.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 41019/2021, Cass. n. 15064/2017, Cass. n. 25028/2014) secondo cui non si configura giudicato interno implicito nella fattispecie di assorbimento improprio derivante dalla decisione fondata su una ragione più liquida. Chi decide non segue l’ordine logico delle questioni, ma quello del risparmio delle energie processuali.

Su questa base è inammissibile anche il secondo motivo, con cui si lamentava l’omessa pronuncia sull’illegittimità della revoca. La Corte osserva che nel giudizio di primo grado la questione era stata prospettata solo in via incidentale, quale mera conseguenza della dedotta illegittimità del nuovo conferimento, e non come domanda autonoma. Il motivo non indica in quale momento e sotto quale profilo la questione sarebbe stata tempestivamente proposta.

La Corte segnala peraltro che la statuizione della Corte territoriale sulla impossibilità della riattribuzione per decorso del termine triennale non è conforme ai principi in materia di spoil system (Cass. n. 29168/2018, Cass. n. 26469/2017, Cass. n. 3210/2016), ma rileva che il motivo non fornisce elementi sulla decisività di una pronuncia che stigmatizzi tale errore. Nelle note finali la ricorrente ha comunque dato atto della riattribuzione di un incarico equivalente dal 1° marzo 2017.

Il terzo motivo resta assorbito. Il quarto e il quinto, trattati congiuntamente, sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione del fatto, sottesa alla deduzione di violazione di legge (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. n. 8758/2017). La Corte ribadisce che l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi è riservata al giudice di merito, non essendo ad essi applicabile l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il sesto motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per avvenuto rimborso delle spese di trasferta. Il settimo è inammissibile, perché la questione sulla rinnovazione della procedura era stata proposta in via eventuale in primo grado e come domanda principale solo in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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