La delibera comunale sui valori minimi delle aree fabbricabili non preclude l’accertamento ICI (Cass. civ. Sez. 5 n. 18353 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, essendo sufficiente l’indicazione degli estremi identificativi dell’immobile, del valore adottato e dell’imposta conseguente. L’avviso che richiama la delibera comunale di determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili è sufficientemente motivato, trattandosi di atto generale soggetto a regime di pubblicità legale. Tali delibere, adottate ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997, costituiscono mere fonti di presunzioni semplici, utilizzabili anche per annualità anteriori, ma non precludono la rideterminazione della base imponibile ove l’Amministrazione disponga di informazioni specifiche contrarie.
Il Fatto
Il Comune notificava al contribuente un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2006, relativo alla proprietà di un vasto comprensorio immobiliare, richiedendo il pagamento di una somma considerevole. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso, e la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, lamentando vizi di motivazione dell’avviso, omesso esame di una perizia di stima, erronea applicazione dei criteri di valutazione delle aree edificabili, insussistenza della buona fede ai fini sanzionatori e carenza di legittimazione passiva per alcuni terreni. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i motivi alla luce dei principi consolidati in materia di motivazione degli accertamenti ICI. Con riferimento al primo motivo, ha ribadito che l’obbligo motivazionale è assolto quando l’atto consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, permettendogli di contestare l’an e il quantum. Nel caso di specie, l’avviso conteneva gli estremi identificativi dell’immobile, il valore stimato e l’imposta, richiamando le delibere comunali sui valori minimi, risultando così sufficientemente motivato.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la censura atteneva all’omesso esame di una perizia di parte, che non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, n. 9558 del 2018 e n. 33679 del 2018, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non costituisce di per sé il vizio, che concerne invece il fatto storico.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la parte in cui mirava a una surrettizia rivalutazione del merito, non essendo consentito al giudice di legittimità riesaminare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato, in quanto la determinazione della base imponibile presuppone l’accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto sulla base degli strumenti urbanistici, anche solo adottati. Le delibere comunali ex art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 svolgono una funzione analoga agli studi di settore, configurandosi come presunzioni semplici.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, essendo riservata al giudice di merito la valutazione circa l’assenza di elementi di incertezza sulla qualificazione edificabile dei terreni, risultante dallo strumento urbanistico adottato. Il quinto motivo, relativo alla carenza di legittimazione passiva, è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché il fatto allegato come anteriore all’accertamento non era stato dedotto nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti, restando estraneo al thema decidendum.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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