Spese economali fuori limite e Fondo sinistri non inerente: conto irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 70 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese economali, ai sensi dell’art. 153, comma 7, Tuel, devono restare entro limiti di importo contenuti e rispondere a esigenze urgenti e imprevedibili del normale funzionamento degli uffici, senza frammentazioni artificiose. L’ente che non fissa un tetto per determinate voci non può derogare a tale natura residuale: in tal caso si applica estensivamente il limite generale previsto dal Regolamento. Non rientrano tra le spese di ufficio i risarcimenti a terzi per danni da carente manutenzione di strade e aree pubbliche, estranei al collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna. La declaratoria di irregolarità del conto non comporta automaticamente il mancato discarico né l’addebito, in assenza di perdite o sottrazioni.

Il Fatto

Il giudizio prende avvio dalla Relazione di irregolarità n. 6/2024/E.L., con cui il magistrato istruttore segnala anomalie nella gestione della cassa economale di un Comune per l’esercizio 2019, con riferimento a due conti giudiziali intestati ad altrettanti agenti contabili e al coinvolgimento di due agenti di fatto.

Sotto esame il deposito tardivo dei conti, il superamento del limite di singola spesa economale, la riconduzione al canale economale di un fondo destinato a risarcire danni a terzi e talune irregolarità nelle spese di missione. Il magistrato istruttore propone la dichiarazione di irregolarità senza addebito, stante la parifica dei conti e l’assenza di ammanchi, ma con diniego di discarico.

La Motivazione della Corte

La Corte conferma tutte le irregolarità evidenziate, con conseguente dichiarazione di irregolarità dei conti. Quanto al deposito, i conti sono stati caricati sul sistema Sireco molto dopo la parifica intervenuta con la deliberazione del 26 giugno 2020: anche tenendo conto delle proroghe disposte dall’art. 107, comma 2, lettera b), del d.l. n. 18/2020, il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 233 Tuel decorreva dall’approvazione del rendiconto e risulta superato di circa due anni.

Sul superamento del limite di spesa, il Collegio richiama la lettura rigorosa dell’art. 153, comma 7, Tuel e il carattere eccezionale e residuale della cassa economale, destinata a esigenze urgenti e imprevedibili. Poiché il Disciplinare comunale non fissa un tetto per alcune categorie, ritiene applicabile in via estensiva il limite di 1.000 euro oltre IVA previsto dal Regolamento, considerando irregolari tutte le operazioni di importo superiore. Non convince l’argomento della pretesa inderogabilità delle obbligazioni: la natura cogente della spesa può rilevare sul piano della scelta amministrativa, ma impone il ricorso alle ordinarie procedure e non legittima l’uso improprio del canale economale.

Quanto al fondo sinistri, la non inerenza alla cassa economale ne determina l’illegittimità dell’intero impianto. Le spese per risarcire terzi danneggiati da carente manutenzione di strade e aree pubbliche riguardano rapporti con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente, privi del necessario collegamento funzionale con l’attività interna, e vanno gestite con impegno, liquidazione e mandato. La soglia di gestione diretta tramite cassa non può qualificarsi “minuta” e contrasta con la ratio limitativa dell’istituto economale.

Sulle spese di missione, risulta superato il rilievo sulla mancata autorizzazione, provata in giudizio. Permangono invece il pagamento anticipato integrale con successivo obbligo di restituzione, in contrasto con la normativa, e la mancanza di motivazione della missione.

Infine, non emergono elementi per liquidare un debito a carico dei contabili. La Corte ribadisce che non esiste automatismo tra declaratoria di irregolarità e mancato discarico, come conferma l’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile, che consente al Collegio di dichiarare l’irregolarità senza configurare automaticamente un addebito. In assenza di ammanchi, si dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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