Conto giudiziale irregolare senza parificazione e relazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 185 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale è un procedimento complesso che comprende tanto la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, quanto il visto di regolarità amministrativo contabile rilasciato dagli organi esterni del Sistema delle ragionerie territoriali. La verifica di concordanza integra, con autonoma rilevanza sostanziale, il procedimento di parifica e non può risultare dalla mera apposizione di un timbro né essere validamente sostituita dal controllo di regolarità amministrativa e contabile. La sua omissione, al pari della mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, incombe sull’Ente e non è imputabile all’agente contabile. Ne consegue che, in assenza di ammanchi, il conto è irregolare e l’agente non può essere ammesso a discarico.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto di un agente contabile incaricato della gestione della riscossione delle entrate di pertinenza di un ufficio periferico del Ministero della Cultura, con i relativi bollettari, per il periodo di gestione 01.01.2018-31.12.2018. Il conto, sottoscritto dall’agente e munito del visto di regolarità amministrativo contabile, non recava l’attestazione di parificazione prevista dall’art. 622 reg. cont. St., né era stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c..

Su relazione di irregolarità del magistrato istruttore, la causa è pervenuta all’udienza pubblica, ove il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 622 del R.D. 23/05/1924, n. 827, che impone la parificazione dei conti giudiziali degli agenti della riscossione da parte degli uffici provinciali ai quali furono presentati. Dall’esame degli atti risulta che il conto è stato sottoscritto dall’agente che lo ha reso ed è munito del visto di regolarità amministrativa e contabile ex art. 623 del R.D. n. 827/1924, ma non risulta parificato, recando soltanto un timbro, privo di firma, dell’Ufficio del quale faceva parte l’agente.

La Corte qualifica la parificazione come dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione. Per i conti erariali, essa è svolta all’interno della stessa amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, all’esito di una procedura distinta dal successivo riscontro della ragioneria territorialmente competente. Il Collegio richiama il parere delle Sezioni Riunite n. 4/2020/CONS, secondo cui la parifica è procedimento complesso che comprende tanto la concordanza attestata dall’amministrazione di appartenenza, quanto il visto di regolarità amministrativo contabile rilasciato dagli organi esterni.

Ne deriva che la verifica di concordanza con le scritture costituisce l’esito di un sub-procedimento interno che integra, con autonoma rilevanza sostanziale, il procedimento di parifica. Essa non può risultare dalla mera apposizione di un timbro, né essere validamente sostituita dal controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 623 del R.D. n. 827/1924. Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui omissione non può essere imputata all’agente contabile.

Analogamente, la Corte riferisce all’Amministrazione, e non all’agente, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., in linea con il proprio precedente orientamento (sentenza n. 198/2024). Quanto al contenuto, la relazione — come precisato dall’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione — dovrebbe dare conto dell’attività di verifica svolta e di ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.

Pertanto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico. In assenza di statuizione di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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