Spese elettorali: obblighi di comunicazione delle liste e trasmissione al Consiglio comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 117 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 515/1993, verifica la conformità delle spese sostenute alle tipologie ammissibili e la loro connessione, diretta o indiretta, con le finalità elettorali, secondo i criteri di inerenza e congruità temporale. L’adempimento degli obblighi di comunicazione dei rendiconti e delle dichiarazioni di assenza di entrate e spese integra il presupposto per la chiusura del controllo. Preso atto di tale adempimento, il Collegio dispone la trasmissione di copia della deliberazione al presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative 2024, operante presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha esaminato la documentazione relativa alle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nel Comune di Tivoli.
I rendiconti delle diciassette liste sono stati trasmessi dai rispettivi rappresentanti con apposite note. A seguito delle integrazioni documentali richieste, è emerso che tredici liste non hanno prodotto rendiconti ma soltanto dichiarazioni attestanti l’assenza di entrate e di spese, mentre le restanti quattro hanno presentato regolare rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la conformità delle spese sostenute in base alla tipologia di quelle ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 della l. n. 515/1993 e la sussistenza della connessione diretta o indiretta con le finalità elettorali. La valutazione ha tenuto conto del principio di inerenza e di congruità sotto il profilo temporale.
L’istruttoria ha riguardato i rendiconti trasmessi dai rappresentanti delle liste. Sono state richieste integrazioni documentali a fronte di carenze riscontrate nella documentazione prodotta.
All’esito dell’istruttoria, il Collegio ha constatato che tredici liste hanno depositato soltanto dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 della l. n. 441/1982 e del d.P.R. n. 445/2000, attestanti l’assenza di entrate e di spese. Le restanti quattro liste hanno presentato regolare rendiconto.
Preso atto dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993, che copia della deliberazione sia trasmessa al presidente del Consiglio comunale di Tivoli.
Nota della Redazione
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