Controllo pubblico nelle partecipate e limite compensi amministratori (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 131 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2, lett. b) e m), del D.Lgs. n. 175/2016, è sufficiente che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ., non essendo necessaria la formalizzazione del controllo mediante patti parasociali o clausole statutarie. Il controllo pubblico societario non richiede atti formali, in applicazione di una lettura sostanzialistica che valorizza la pubblica amministrazione quale soggetto unitario. Il limite ai compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, fissato dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall’art. 11, comma 7, del T.U.S.P., non può superare l’80% del costo sostenuto nel 2013, e il suo superamento può integrare danno erariale. Il socio pubblico deve inoltre dare conto, con dati contabili, dell’analisi dei costi di funzionamento a sostegno della esclusione dell’indicatore di cui all’art. 20, comma 2, lett. f), del T.U.S.P.
Il Fatto
Il Comune di Cattolica ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, tramite applicativo Con.Te, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2021, in adempimento dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. L’Ente deteneva quindici partecipazioni, dodici dirette e tre indirette.
Il Comune, nel proprio provvedimento, aveva qualificato alcune società come non assoggettate a controllo pubblico e aveva escluso la necessità di azioni di razionalizzazione. La Sezione ha esaminato gli atti e ha rilevato plurime criticità, invitando l’Ente a conformarsi alle indicazioni formulate in motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma il proprio orientamento in tema di controllo pubblico, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 11/SSRRCO/QMIG/19 e la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3880/2023. Secondo tale indirizzo, è sufficiente che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ., per applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del T.U.S.P.
La Sezione aderisce alla tesi sostanzialistica, richiamando anche la pronuncia del TAR Lazio n. 6983/2024, e prende atto di un orientamento dissenziente del TAR Emilia-Romagna n. 434/2023. Il tratto unificante della disciplina è individuato nell’interesse pubblico, non nella formalizzazione del controllo in patti o accordi parasociali. Su queste basi, la Sezione accerta la ricorrenza del controllo pubblico per le società AMR e START ROMAGNA, invitando l’Ente a riqualificarle coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali.
Con riferimento all’analisi dei costi di funzionamento, la Sezione rileva che i documenti trasmessi non contengono alcuna analisi supportata da dati contabili. L’Ente non esplicita il percorso logico in base al quale è giunto a escludere la necessità di contenimento dei costi ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. f), del T.U.S.P. La Sezione invita l’Ente a integrare la deliberazione e le prossime ricognizioni, indicando gli elementi a supporto, anche mediante relazioni allegate.
In materia di compensi agli amministratori, la Sezione riscontra il mancato rispetto del parametro dell’80% del costo sostenuto nel 2013 per START ROMAGNA S.p.A., in relazione all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 richiamato dall’art. 11, comma 7, del T.U.S.P. Il Collegio rileva che l’organo amministrativo è composto da cinque membri e che non è stata inviata la delibera di nomina ai sensi dell’art. 11, comma 3, del T.U.S.P.
La Sezione rileva, inoltre, che le azioni di Romagna Acque Società delle Fonti sono oggetto di proprietà-pegno, che l’art. 8, comma 7, dello Statuto vieta la costituzione di pegni sulle azioni e che il regolamento di contabilità dell’Ente prevede solo la garanzia fideiussoria. Su tali basi, la Sezione invita il Comune a conformarsi alle indicazioni e dispone la trasmissione della deliberazione alla Procura regionale per le valutazioni di competenza sul possibile danno erariale riferito ai compensi degli amministratori (punto 7.9.4).
Nota della Redazione
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