Spese fuori regolamento e principio di annualità nella gestione economale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 230 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella gestione economale l’agente contabile risponde delle spese non assistite da idonea documentazione fiscale, non ammesse dal regolamento dell’ente o sostenute in violazione del principio di annualità. Il visto del dirigente sulla richiesta di rimborso non esonera l’economo dal dovere sostanziale di validare la legittimità e l’inerenza della spesa. Una prassi amministrativa difforme dal regolamento non scrimina la responsabilità contabile e non può derogare al principio di cassa. Le spese per cordoglio non sono ammissibili a carico del pubblico denaro né riconducibili a spese di rappresentanza.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio di conto sulla gestione economale di un dipendente dell’ente locale per l’esercizio finanziario 2018. Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore contesta un addebito iniziale di euro 9.264,00 per mancata documentazione giustificativa di numerosi buoni economali, distinti per categoria.

L’agente contabile si costituisce, deposita documentazione integrativa e chiede il discarico totale, in subordine la sola irregolarità formale senza addebito, in ulteriore subordine il discarico parziale. All’esito di un’istruttoria integrativa l’ammanco viene rideterminato in euro 7.389,40. La difesa contesta talune conclusioni e insiste nelle richieste, invocando il potere riduttivo del giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio procede per ordine di contestazione. Sul primo gruppo — spese sostenute e richieste nel corso dell’esercizio precedente — rileva che la difesa non allega nuova documentazione ma argomenta il rispetto del principio di competenza. La tesi riflette una prassi amministrativa contra legem: avallarla consentirebbe di derogare al principio di cassa che caratterizza le gestioni economali. Nella specie non è offerta prova dell’inerenza delle spese.

Sul secondo gruppo — spese prive di documentazione fiscale, illeggibile o carente — la Corte ribadisce che il costo per fotocopie di atti processuali deve essere fiscalmente documentato. Il Regolamento economale, all’art. 4, comma 2, richiede fattura, scontrino fiscale o documento equipollente, e l’attestazione prodotta non integra tale requisito. Il richiamo alla prassi del mancato rilascio di ricevuta non scrimina: una prassi contraria è ancor più grave se avallata da professionisti del libero foro. Analogo esito per una spesa giustificata con una schermata video parzialmente in lingua straniera, poiché il compito dell’economo è validare l’acquisto.

Sul terzo gruppo — spese non ammesse al servizio economale — il Collegio conferma l’irregolarità dei pagamenti di sanzioni e tasse automobilistiche, comprensive di quote sanzionatorie e interessi: l’origine illecita o non ammessa della spesa impone procedure ordinarie e forme di recupero, non la cassa economale. Parimenti irregolari i rimborsi per cancelleria personalizzata e per targhe e coppe privi di documentazione sugli eventi, non riconducibili alle piccole spese urgenti di cui all’art. 3, lett. l) del regolamento.

Sul quarto gruppo — spese per missioni — la Corte esclude l’ammissibilità delle spese per manifestazioni di cordoglio, richiamando il consolidato orientamento contabile: non è ammessa la spendita di pubblico denaro per il decesso di congiunti di amministratori o dipendenti, né tali spese sono riconducibili a spese di rappresentanza. Conferma inoltre l’irregolarità dei rimborsi di pasti in assenza di trasferta superiore alle otto ore e delle missioni prive di autorizzazione, atto fisiologicamente precedente al rimborso.

Il conto è dichiarato irregolare con addebito di euro 7.389,40 in favore dell’ente, oltre interessi legali dalla pubblicazione, e condanna alle spese di giudizio. Le difese sono giudicate infondate, riducendosi a reiterazione delle argomentazioni già superate dal vaglio istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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