Spese legali fuori dalla massa passiva del dissesto comunale (TAR Lazio n. 105 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per spese legali giudiziali, liquidato in favore della parte vittoriosa, non rientra nella massa passiva del dissesto dell’ente locale. Esso sorge in virtù della sentenza che ne liquida l’importo e individua il debitore sulla base del principio della soccombenza, non essendo ricollegabile alla pregressa attività gestoria dell’organo straordinario di liquidazione. Ne consegue che tale credito non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è passibile di esecuzione in via ordinaria. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo esista e sia perfetto, l’Amministrazione ne abbia avuto conoscenza, il titolo sia passato in giudicato e l’ente sia rimasto inerte decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione.
Il Fatto
I ricorrenti, quali eredi di un soggetto deceduto, hanno adito il Tribunale in riassunzione, dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Sicilia, per ottenere l’ottemperanza a un’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva condannato un Comune al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori e interessi.
Il Comune aveva dichiarato lo stato di dissesto e la Commissione straordinaria di liquidazione aveva accantonato una quota delle somme dovute, approvando poi il rendiconto finale di gestione. L’ente, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ammissibilità dell’azione esecutiva. L’art. 248, comma 2, TUEL vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente, per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario, dalla dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto. Nel caso di specie l’azione è stata intrapresa dopo l’approvazione del rendiconto finale, ed è dunque ammissibile.
Il Tribunale richiama poi la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 446/2023), secondo cui spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito, ma anche la sua natura. Solo se il debito scaturisce dalla pregressa attività gestoria fallimentare esso va ricondotto alla massa passiva, con declaratoria di inammissibilità.
Applicando tale principio, il credito portato in esecuzione è costituito dalle spese legali giudiziali. Esso non può essere ricollegato alla pregressa attività gestoria, perché sorge in virtù della sentenza che ne liquida l’importo e individua il debitore sulla base della soccombenza. Non può quindi essere inserito nella massa passiva ed è eseguibile in via ordinaria.
Passando al merito, il Collegio richiama la giurisprudenza prevalente (CDS, n. 7285/2024) che subordina l’ammissibilità dell’ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario a quattro requisiti: esistenza e perfezione del titolo esecutivo; conoscenza del titolo da parte dell’Amministrazione; passaggio in giudicato; inerzia dell’ente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14 D.L. n. 669/1996.
Quanto al giudicato, la Corte ricorda che le pronunce della Cassazione passano in giudicato al momento della pubblicazione (Cass. n. 3752/2024). Il titolo deve inoltre essere notificato in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione (C.d.s., n. 2654/2014). Integrati tutti i presupposti dell’art. 112 c.p.a., il ricorso è accolto: il Comune deve ottemperare entro sessanta giorni. Nominato il Commissario ad acta nella persona del Prefetto del Libero Consorzio comunale di Agrigento, con compenso a carico dell’ente. Rigettata l’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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