Accesso agli esposti generico ed esplorativo legittima il diniego dell’amministrazione (Cons. Stato n. 6779 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego opposto dall’amministrazione a una istanza di accesso che abbia ad oggetto “ogni esposto o segnalazione, comunque denominati”, riferiti alla persona del richiedente ma non circoscritti a specifici documenti né delimitati in un preciso arco temporale. Una richiesta così formulata è generica ed esplorativa, non consente di individuare il necessario collegamento tra il documento e la situazione soggettiva meritevole di protezione, e impone all’amministrazione una attività istruttoria e valutativa che le è estranea, con l’effetto di sostituire la propria valutazione a quella del privato. Il diniego è sorretto anche dalla valutazione comparativa con l’interesse pubblico al genuino accertamento dei fatti in un procedimento disciplinare in corso.

Il Fatto

La parte appellante, dirigente scolastico, ha presentato all’Ufficio Scolastico Regionale una istanza di accesso agli atti per ottenere copia di ogni esposto e segnalazione pervenuti a suo carico. L’amministrazione ha opposto un diniego totale, ritenendo la richiesta cumulativa, meramente esplorativa e preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’ufficio, con applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso. La parte ha proposto appello deducendo sei motivi, tra cui la violazione degli artt. 22 e ss. e dell’art. 24, commi 3 e 7, della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pronuncia su un motivo assorbito e la mancata attivazione del procedimento di rettifica ex art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il contesto fattuale, rilevando che quella controversa è solo l’ultima di una serie di istanze di accesso, tutte riscontrate in senso adesivo dall’amministrazione, nel quadro di cinque procedimenti disciplinari che hanno interessato la parte appellante. Tale circostanza riduce la consistenza effettiva della pretesa e proietta un dubbio di fumus boni iuris sulle reali intenzioni della richiedente.

Nel merito, la Sezione osserva che l’istanza, riferita a “ogni esposto o segnalazione” in tutte le articolazioni dell’ufficio e non circoscritta nel tempo, non era diretta ad acquisire un documento amministrativo specifico, ma un’intera tipologia di atti, delimitata dalla sola riferibilità alla persona del dirigente. Ciò la rende eccentrica rispetto alla definizione di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 22 della legge n. 241/1990.

La Corte sottolinea che accogliere una siffatta richiesta avrebbe imposto all’amministrazione una laboriosa attività discrezionale, articolata in più fasi: recupero di tutti gli atti riferibili alla richiedente, selezione degli esposti, verifica dell’interesse concreto e attuale, controllo di elementi ostativi legati a interessi pubblici o privati. Operazioni che avrebbero sostituito la valutazione dell’amministrazione a quella del privato, al quale sola spetta il giudizio di rilevanza del documento rispetto ai propri interessi.

La Sezione concorda quindi con il primo giudice: la richiesta era generica ed esplorativa, volta a un controllo generalizzato sull’operato dell’ufficio, interdetto ai sensi del comma 3 dell’art. 24 della legge n. 241/1990. La mancanza di collegamento tra interesse specifico e documenti richiesti rivela il perseguimento di una finalità emulativa o ostruzionistica, tanto più in presenza di un procedimento disciplinare in corso e del rischio di metus reverentiae potestatis sugli autori degli esposti.

Quanto all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, la Corte rileva che la strumentalità difensiva non era dimostrata e che, nei casi in cui gli esposti avevano condotto a contestazioni disciplinari, il loro contenuto era stato trasfuso negli addebiti, consentendo l’esercizio delle prerogative defensionali. Sul cd. accesso agli atti di pre-iniziativa, la Sezione ammette in astratto l’ostensibilità, ma richiede un esame comparativo che ne rende recessiva la pretesa in concreto. Infine, esclusa la riconversione in accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 per la prevalenza dei dati personali e dei minori, e ritenuto il termine di dieci giorni di natura ordinatoria, l’appello è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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