Spese legali da giudizio erariale successivo al dissesto gravano sull’OSL (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 113 del 28.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di dissesto finanziario dell’ente locale rientrano nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione tutte le passività pecuniarie riconducibili, sul piano causale e funzionale, ad atti e fatti di gestione anteriori alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertate con provvedimento giurisdizionale successivo. L’art. 252, comma 4, T.U.E.L., letto con la disposizione di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, impone di privilegiare il momento genetico del rapporto e non quello di insorgenza del titolo esecutivo. Ne consegue che le obbligazioni sorte ex lege all’esito di un giudizio di responsabilità erariale, instaurato dopo la dichiarazione di dissesto ma riferito a fatti anteriori, gravano sulla gestione liquidatoria e non sul bilancio ordinario dell’ente, con l’unico limite dell’approvazione del rendiconto di gestione di cui all’art. 256, comma 11, T.U.E.L.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, chiedendo se le spese legali poste a carico dell’Amministrazione a seguito di una pronuncia di assoluzione passata in giudicato, resa in un giudizio di responsabilità erariale instaurato dopo la dichiarazione di dissesto ma riferito a fatti antecedenti alla data del 31 dicembre di cui all’art. 252 T.U.E.L., spettino alla gestione straordinaria dell’O.S.L. o al bilancio ordinario dell’ente.

Il quesito si fonda su una pronuncia del TAR Napoli che, discostandosi dall’orientamento dominante, aveva ricondotto il credito per spese legali alla sola fonte giurisdizionale, escludendolo dalla massa passiva e collocandolo nella gestione ordinaria. La Sezione è stata così chiamata a verificare l’ammissibilità della richiesta e, nel merito, il riparto di competenze tra gestione dissestata e gestione corrente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco quale organo di vertice dell’ente. La mancata operatività del C.A.L. in Regione non preclude l’attivazione della funzione consultiva della Sezione regionale. Sul piano oggettivo, il quesito è stato dichiarato ammissibile nei soli limiti di una questione interpretativa generale, nonostante il riferimento a un episodio gestionale specifico, essendo possibile estrapolare un dubbio di carattere generale sul riparto di competenze in materia di contabilità pubblica.

Nel merito, la questione ruota attorno al significato dell’espressione “atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 — norma di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, T.U.E.L. — vi ricomprende tutti i debiti correlati a tali atti e fatti, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo ma non oltre l’approvazione del rendiconto della gestione. La finalità è di isolare gli effetti economici della gestione dissestata ed evitare che le pregresse scelte gestionali ricadano sugli esercizi successivi.

Il Collegio ha aderito all’orientamento sostanzialistico, già espresso dalla Sezione delle autonomie n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, che valorizza l’epoca di insorgenza del fatto generatore rispetto a quella di manifestazione contabile della posta. In linea con tale impostazione si colloca la giurisprudenza amministrativa richiamata, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, ripresa e affinata dall’Ad. Plen. n. 1 del 2022, che ha escluso profili di incompatibilità con la Convenzione E.D.U. e con l’art. 117, comma 1, Cost.

La Sezione ha osservato che ancorare il criterio di riparto al momento in cui sorge il titolo esecutivo farebbe dipendere l’applicazione del principio della par condicio creditorum da un evento incerto e non prevedibile quale la durata del giudizio. Richiamando la Corte cost. n. 154 del 2013, ha ribadito che in una procedura concorsuale è logico e coerente ancorare a una certa data il fatto genetico dell’obbligazione, essendo irrilevante il momento dell’accertamento del credito.

Pertanto, le obbligazioni pecuniarie discendenti da un giudizio incardinato dopo il dissesto ma correlate a fatti anteriori gravano, sotto il profilo amministrativo-contabile, unicamente sulla gestione liquidatoria, restando riservata all’Amministrazione l’applicazione del principio al caso concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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