Rendiconto funzionario delegato: limiti rimborso pasto e diritto intertemporale incentivi (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 138 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di regolarità amministrativa e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, la Corte dei conti verifica la legittimità della spesa sulla base della documentazione giustificativa prodotta. Il limite di rimborso del pasto si determina applicando il regolamento interno di missione vigente, che prevale in assenza di diversa norma contrastante indicata dall’organo di controllo. Sul piano del diritto intertemporale, l’obbligo di accantonamento del venti per cento sugli incentivi alla progettazione, introdotto dalla legge n. 114 del 2014, non si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre sia anteriore all’entrata in vigore della legge. La spesa imputata a una contabilità speciale erra quando la necessità dell’intervento sia riconducibile a un evento sismico diverso da quello che la finanzia.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha esaminato il rendiconto del Funzionario delegato del Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura, relativo al capitolo 7435 dell’anno finanziario 2019, con specifico riguardo all’O.A. 17 e a diversi gruppi di ordinativi di pagamento.
La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila aveva contestato, con nota di osservazione, irregolarità relative al rimborso dei pasti di missione, all’imputazione della spesa su contabilità speciale, all’assenza del codice CIG nelle fatture, alla carenza documentale e all’omesso accantonamento sugli incentivi alla progettazione. Il Funzionario delegato ha prodotto deduzioni e documentazione; la questione giunge alla Sezione per la valutazione delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
Sul rimborso dei pasti, la Sezione rileva che il combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 7, del regolamento interno approvato con decreto del Segretario generale del Mic fissa in ventidue euro e ventisei centesimi il limite massimo rimborsabile per pasto, e non in ventuno euro e ventisei centesimi come sostenuto dall’organo di controllo. In assenza di indicazione di una diversa norma contrastante, l’osservazione è fondata solo entro l’importo effettivamente erogato in eccedenza.
Sulla contestata errata imputazione della spesa, il Funzionario ha prodotto la delibera CIPE n. 92/2013, che rimodula la precedente n. 135/2012, dalla quale emerge che i lavori in questione sono ricollegabili alla programmazione del SISMA 2009. La contestazione è quindi non fondata.
Sull’assenza del codice CIG nelle fatture, la Sezione richiama l’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, nonché l’orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e del Consiglio di Stato, secondo cui l’obbligo di indicazione attiene alla fase esecutiva. L’osservazione è fondata, ma l’omissione non ha determinato profili di illegittimità, risultando il codice indicato nel contratto.
Sul diritto intertemporale degli incentivi, l’art. 13-bis del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto i commi da 7-bis a 7-quinquies dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006. Poiché la legge è entrata in vigore il 19 agosto 2014, il criterio di applicazione va rinvenuto non nella data di svolgimento della prestazione incentivata, ma nel momento degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori, che non può essere successivo alla determina a contrarre di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006. La documentazione comprova che la determina è anteriore al 19 agosto 2014: l’osservazione è infondata.
Sull’erronea imputazione della spesa relativa agli ordinativi 189, la Sezione ritiene che la documentazione prodotta dimostri come i lavori di somma urgenza siano stati necessitati dal sisma del 2016/2017, e non dal sisma del 2009. La contestazione è fondata. Quanto alla carenza di motivazione sulla scelta dell’affidatario, il Segretariato non ha assolto compiutamente all’onere di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.
La Sezione accerta quindi la fondatezza delle osservazioni per gli ordinativi 28, 37 e 39 nei limiti della motivazione, l’erronea imputazione per l’ordinativo 189 e la regolarità del rendiconto per gli ulteriori ordinativi.
Nota della Redazione
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