Inammissibile il parere sulla monetizzazione dei riposi del lavoratore socialmente utile (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 114 del 28.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti incontra un limite oggettivo quando il quesito coinvolge l’interpretazione di norme che, pur con riflessi finanziari, sono destinate a tradursi in provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altra magistratura. La richiesta di parere deve avere carattere generale e astratto e non può risolversi in una preventiva valutazione di legittimità di atti gestionali riferiti a uno specifico destinatario. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, il quesito del Comune che investa l’applicabilità del divieto di monetizzazione delle ferie non godute a un lavoratore socialmente utile, coinvolgendo una posizione di natura patrimoniale riservata al giudice ordinario.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune pugliese ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Puglia. L’Ente gestiva un progetto di lavori socialmente utili, ai sensi del d.lgs. n. 468/1997. Il lavoratore impiegato nel progetto era cessato per pensionamento di vecchiaia con decorrenza dall’1.06.2024, con ultimo giorno di impegno al 31.05.2024, con prestazione di venti ore settimanali su cinque giorni.

Il medesimo lavoratore ha presentato istanza di liquidazione dei periodi di riposo dichiarati maturati e non fruiti. Il quesito chiede se, in via estensiva, possano applicarsi i criteri operativi perimetrati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, per stabilire se tali periodi siano monetizzabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità soggettiva della richiesta, che risulta integrata: l’istanza proviene da un Comune, ente ricompreso nel perimetro dei soggetti legittimati, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice investito del potere di rappresentanza esterna dell’Ente.

Il vaglio si concentra sull’ammissibilità oggettiva, che postula tre condizioni: attinenza alla materia della contabilità pubblica; carattere generale e astratto del quesito; assenza di commistione con le funzioni di controllo e giurisdizionali. La nozione di contabilità pubblica, delineata dalle Sezioni Riunite, ricomprende le questioni che incidono sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio.

La Corte rileva che l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, pur inserito in un decreto recante misure di revisione della spesa, disciplina il godimento delle ferie e il divieto di monetizzazione riconducibile alla disciplina del rapporto di pubblico impiego. La norma prevede l’inefficacia delle disposizioni contrattuali o normative più favorevoli e il recupero delle somme indebitamente erogate.

Su tale disposizione si sono espressi plurimi pronunciamenti, sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, che hanno riconosciuto il diritto soggettivo patrimoniale all’indennità sostitutiva ove ne sussistano i presupposti. L’elevato numero di pronunce è indice sintomatico che i profili contabili non sono preminenti rispetto a questioni giuridiche riservate ad altre giurisdizioni.

La Sezione richiama il principio della Sezione delle Autonomie secondo cui la funzione consultiva non può interferire con l’operato degli organi giudiziari, dovendosi escludere i quesiti propedeutici all’adozione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi e interessi legittimi. Poiché l’occupazione in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, esprimersi sul merito comporterebbe una valutazione pregiudiziale su un diritto patrimoniale di competenza di altra magistratura. Il quesito, inoltre, non ha portata generale, riferendosi a uno specifico destinatario di cui sono indicati condizione e stato di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *