Spese di lite al legale, rileva solo il compenso non gli accessori (Cass. civ. Sez. II n. 14571 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione della soccombenza, nel giudizio promosso dal difensore per il pagamento dei propri compensi, rileva esclusivamente l’importo liquidato a titolo di compenso, ma non anche la maggior somma calcolata su di esso e dovuta a titolo di oneri accessori (Iva, c.p.a. e spese forfetarie), esulando questi dal principio della domanda, in quanto dovuti per legge. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza, sicché la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese in favore della soccombente, ma può soltanto giustificarsi una compensazione totale o parziale ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Il sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e non mezzo di prova in senso proprio, rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e possono essere poste a carico della parte soccombente.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva la condanna dei propri ex clienti al pagamento dei compensi professionali per l’attività prestata nel resistere a un appello dinanzi alla corte di appello, conclusosi vittoriosamente. I clienti eccepivano di avere concordato con il legale un compenso inferiore, come da preventivo, e di averlo integralmente corrisposto in contanti, producendo ricevute di prelievi e una registrazione audio-video di un incontro successivo.
Il tribunale adito, con ordinanze ex artt. 186-bis e 186-ter cod. proc. civ., condannava i resistenti al pagamento delle sole imposte sull’importo concordato e dichiarava congruo il compenso nella misura già versata. La corte di appello rigettava l’impugnazione del legale, che censurava l’utilizzo del file audio-video e la statuizione sulle spese. Contro tale sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente perché afferenti al medesimo thema decidendum della condanna alle spese, sono infondati. La Corte richiama il principio per cui, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è circoscritto a verificare che non risulti violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Solo questa, infatti, non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, con esclusione di ogni profilo attinente all’opportunità della compensazione, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.
Richiamate le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, il collegio ribadisce che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi. Ne deriva il divieto di condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, restando possibile la sola compensazione.
Nel caso concreto, la Corte osserva che la debenza di una somma superiore a quella già corrisposta, ancorché l’esubero trovi titolo nella quantificazione degli oneri accessori, non rende vittorioso il legale. Ai fini della soccombenza rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso, non la maggior somma calcolata su di esso e dovuta per Iva, c.p.a. e spese forfetarie, che esulano dal principio della domanda perché dovuti per legge. Il rimborso forfetario delle spese generali, in particolare, compete automaticamente al difensore, essendo implicito nella domanda di condanna al pagamento degli onorari.
Quanto al secondo motivo, concernente l’imputazione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte lo dichiara inammissibile. Richiamando un orientamento consolidato, qualifica la c.t.u. come atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e non come mezzo di prova in senso proprio: le relative spese rientrano tra i costi processuali regolabili ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e ben possono essere poste a carico della parte soccombente, non rilevando quale parte ne abbia sollecitato la nomina. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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