Spese di lite non dovute al contumace vittorioso in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 7179 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., trova fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un proprio diritto. Essa non può pertanto essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività difensiva e non ha sopportato spese di cui possa chiedere il rimborso. La statuizione sulle spese di lite costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale contenuto in un provvedimento emesso in un procedimento contenzioso, sicché l’interesse della parte soccombente all’eliminazione di un capo non conforme ai principi di diritto sussiste anche quando le spese non siano state pretese o versate. Il capo della sentenza che liquida le spese del giudizio di cassazione in favore degli appellati contumaci va pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa è decisa nel merito.

Il Fatto

Un soggetto conveniva davanti al Tribunale di Venezia i proprietari di un immobile, chiedendo di dichiarare illegittima l’occupazione del sottoscala prospiciente la via di accesso al mare e di condannarli al rilascio. I convenuti si costituivano, chiamavano in causa gli eredi della dante causa dalla quale avevano acquistato l’appartamento con rogito del 07.12.1995 e, in via subordinata, chiedevano l’accertamento del loro diritto alla riduzione del prezzo per la privazione del libero godimento del vano sottoscala, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava le domande dei convenuti. La Corte d’Appello di Venezia confermava la pronuncia. La Cassazione, con ordinanza n. 15854 del 26.06.2017, respinti gli altri motivi, riteneva fondata la doglianza sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di garanzia per l’evizione parziale. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Venezia rigettava la domanda di evizione parziale e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese di tutti i gradi, incluso quello di legittimità. Propongono ricorso per cassazione gli acquirenti con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., lamentando la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione. Sostengono che il giudice del rinvio avrebbe escluso la coincidenza tra i «connessi diritti» sul ripostiglio e il diritto di proprietà senza spiegare le ragioni dell’esclusione, e avrebbe male interpretato l’ordinanza di rinvio.

Il motivo è inammissibile. La Corte rileva anzitutto che la questione della titolarità del ripostiglio attiene a un accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito ed esauritosi con la sentenza impugnata, che offre un’interpretazione plausibile del rogito del 07.12.1995 escludendo il trasferimento della proprietà del vano. L’ordinanza di rinvio, si osserva, si era limitata a censurare il vizio di omessa pronuncia, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione del merito.

Nel nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale. Resta riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, potendo la Corte verificare la manifesta implausibilità del percorso inferenziale. Il giudice del rinvio ha ritenuto che i diritti connessi sul ripostiglio non coincidano né con la proprietà né con l’uso esclusivo: tanto basta a escludere, ad insindacabile giudizio del merito, i presupposti della domanda di evizione parziale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.. I ricorrenti censurano la condanna alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, rimasti contumaci e privi di attività difensiva. Il motivo è fondato: la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso. Non ha pregio l’eccezione di carenza di interesse, perché la statuizione sulle spese è titolo esecutivo e tanto basta a fondare l’interesse all’eliminazione del capo non conforme ai principi di diritto. La sentenza è cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con eliminazione della liquidazione di €2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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