Spese di lite dei gradi di merito liquidate in modo distinto (Cass. civ. Sez. V n. 9863 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese. È pertanto illegittima, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza che liquidi in via cumulativa le spese dei gradi di merito, quantificandole in forma omnicomprensiva, senza distinguere tra primo e secondo grado.
Il Fatto
La contribuente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato, limitatamente alla statuizione sulle spese, la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale notificatale dalla Regione Lazio. La Regione è rimasta intimata.
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale si censura la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado in forma cumulativa, per un importo complessivo di Euro 500,00, anche al di sotto dei minimi tariffari e senza idonea motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la doglianza sotto il profilo della liquidazione cumulativa delle spese di lite e la ritiene fondata. Il principio richiamato è consolidato: la specificazione per gradi non è un formalismo, ma la condizione che rende verificabile l’operato del giudice.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, citando Cass. n. 18905 del 2017, Cass. n. 19623 del 2016, Cass. n. 24890 del 2011, Cass. n. 13138 del 2011 e Cass. n. 6338 del 2008. Da tali precedenti si ricava che solo la distinta indicazione delle voci consente alle parti di controllare i criteri di calcolo e le ragioni di eventuali riduzioni rispetto alle note spese.
La sentenza impugnata non si è conformata a tale orientamento: ha liquidato in via cumulativa le spese di ambedue i gradi di merito, senza distinguere tra primo e secondo grado. La censura risulta quindi fondata con riguardo a questo profilo.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà al principio enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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