Rimborso parziale IRES rigetto implicito improponibile seconda istanza (Cass. civ. Sez. V n. 16437 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria emetta un provvedimento di rimborso parziale senza evidenziare alcuna riserva o indicazione circa una sua eventuale natura interlocutoria, quel provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto, sia pure implicito, della richiesta originariamente presentata. Ne consegue che esso costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. È pertanto improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver presentato in via telematica le dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2015 e 2016, richiedeva il rimborso della maggiore IRES asseritamente versata, invocando l’agevolazione della c.d. “Tremonti ambiente” di cui all’art. 6 della legge n. 388/2000, in relazione all’acquisizione di impianti fotovoltaici.
Formatosi il silenzio-rifiuto sulle istanze, la società proponeva separati ricorsi, riuniti e definiti in primo grado con declaratoria di inammissibilità per il 2015 e di improcedibilità per il 2016, sul rilievo che l’Amministrazione aveva già manifestato per iscritto la volontà di non dar corso all’integrale rimborso mediante comunicazioni di irregolarità. L’appello era rigettato; la società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 e del combinato disposto degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 5, e 7 della legge n. 212/2000. La società sostiene che le comunicazioni di irregolarità, con cui l’Agenzia aveva ridotto l’importo richiesto in restituzione, non potevano integrare un diniego di rimborso della maggior somma.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23382 del 2021; Cass. n. 23157 del 2020; Cass. n. 8195 del 2015; Cass. n. 23786 del 2010), ribadisce che il provvedimento di rimborso parziale, in assenza di riserve o di indicazioni di natura interlocutoria, vale come rigetto implicito della richiesta per la parte non restituita. Esso è dunque atto impugnabile quale rifiuto espresso entro sessanta giorni dalla notificazione, e non può essere aggirato con una seconda istanza di rimborso.
Applicando il principio, le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis hanno valenza di provvedimenti di rimborso parziale sostitutivi del silenzio-rifiuto tacito, divenuti definitivi perché non tempestivamente impugnati nel termine di legge. Correttamente, quindi, il ricorso relativo al 2015 è stato dichiarato improcedibile, perché la volontà di diniego parziale è stata espressa dopo la notificazione del ricorso introduttivo; quello relativo al 2016 inammissibile, essendo intervenuta prima dell’introduzione del giudizio.
Il secondo motivo, che eccepisce la nullità della sentenza per omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e violazione degli artt. 21-quater della legge n. 241/1990 e 1372 cod. civ., è parimenti infondato: per gli anni oggetto di giudizio non è intervenuto alcun riconoscimento integrale di rimborso né alcun accordo di mediazione, e le valutazioni riferite a precedenti annualità non possono incidere su un diverso giudizio.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato.
Nota della Redazione
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