Clausola claims made non è nulla nè vessatoria: rinvio alla Corte d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 9861 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola claims made, che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla richiesta del danneggiato, non integra una decadenza convenzionale nulla ai sensi dell’art. 2965 c.c., poiché la richiesta del terzo costituisce fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato. Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma primo, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., ma alla verifica della rispondenza del tipo ai limiti imposti dalla legge. L’indagine investe la causa concreta, la fase precontrattuale e quella di attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Il Fatto
Una struttura sanitaria conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice per far dichiarare la nullità delle clausole nn. 24 e 25 di un contratto claims made, stipulato con decorrenza dal 31/12/2005, periodo di vigenza annuale e ulteriore periodo di ultrattività. Il sinistro oggetto di causa era un omicidio colposo di una paziente, denunciato con diffida del 17/03/2008, quindi oltre il periodo di vigenza e la proroga annuale.
Il Tribunale di Roma dichiarava la nullità delle clausole e condannava la compagnia al pagamento di oltre quarantatremila euro. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2944 del 04/05/2022, rigettava l’impugnazione. La compagnia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 c.c. e 2965 c.c.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte territoriale, in consonanza con il primo giudice, aveva ritenuto abusive e quindi nulle le clausole nn. 24 e 25 del contratto, aderendo alla pronuncia Cass. n. 8894 del 13/05/2020. Quest’ultima, osserva la Cassazione, costituisce nell’ambito della giurisprudenza di legittimità una pronuncia rimasta isolata e superata dalle successive decisioni.
Il Collegio richiama Cass. n. 5165 del 27/02/2024, secondo cui la richiesta del danneggiato costituisce un fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato, il che consente di ricondurre il tipo contrattuale al modello di assicurazione della responsabilità civile nel contesto del genus dell’assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe.
Analogamente, Cass. n. 21036 del 26/07/2024 esclude che la clausola claims made integri una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo. La Corte ribadisce il principio secondo cui tale modello è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma primo, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo ai limiti imposti dalla legge, intesa come ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine riguarda la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico, e non si arresta alla genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale e quella di attuazione del rapporto, con la conseguenza che la tutela dell’assicurato può esplicarsi su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22437/2018.
La sentenza impugnata, laddove afferma che le clausole sono nulle in quanto vessatorie, non è conforme a diritto; la motivazione è complessivamente per relationem e incompleta in punto di analisi delle questioni giuridiche. Il giudice di rinvio dovrà identificare gli atti eventualmente equipollenti alla denuncia di sinistro, verificando se assumano tale valenza la comunicazione di atti del procedimento penale e le comunicazioni stragiudiziali degli eredi della deceduta. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 1904 c.c. – Interesse all'assicurazione
- Art. 1917 c.c. – Assicurazione della responsabilità civile
- Art. 1932 c.c. – Norme inderogabili
- Art. 2965 c.c. – Decadenze stabilite contrattualmente