Notifica cartella alla società incorporata estinta e decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 1672 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, con successione a titolo universale della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento effettuata alla società incorporata dopo la fusione è nulla, perché il soggetto notificato non è più titolare di autonoma legittimazione processuale attiva o passiva. La legittimazione passiva in ordine alla notificazione della cartella spetta alla società incorporante, subentrata a titolo universale. Resta ferma la legittimità dell’emissione della cartella nei confronti della società incorporata per i redditi realizzati fino alla data della fusione.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, quale incorporante di altra società, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione di una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al 2007. Il giudice dell’appello riteneva valida la notifica della cartella alla società incorporata, sul presupposto che la fusione per incorporazione non determini l’estinzione del soggetto incorporato, e giudicava non accoglibile il motivo sulla competenza territoriale dell’agente della riscossione.
La società contribuente ricorreva in Cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per omessa valutazione della validità della notifica, la violazione della disciplina sulla fusione e la decadenza dell’amministrazione, nonché l’incompetenza dell’agente della riscossione all’emissione della cartella. La parte pubblica resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo. La censura è inammissibile quanto alla notifica dell’intimazione di pagamento, circostanza non trattata dal giudice del merito. È invece pacifico in fatto che la cartella sia stata notificata il 31 maggio 2011, quindi dopo la fusione per incorporazione, avvenuta il 26 marzo 2010.
La Commissione tributaria regionale aveva condiviso l’orientamento secondo cui la società incorporata, coinvolta in una vicenda meramente evolutivo-modificativa, non si estingue e resta legittimata anche in relazione alla legittimazione passiva. La ricorrente deduce invece che la notifica alla società incorporata, in quanto soggetto estinto, sia da considerare inesistente o nulla e quindi non impeditiva della decadenza, e la doglianza è fondata.
L’orientamento seguito dal giudice dell’appello risulta superato dal più recente arresto delle Sezioni Unite n. 26970/2021, secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla data di cancellazione dal registro delle imprese e realizza una successione a titolo universale, con contestuale sostituzione della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
In applicazione di tale principio, questa Sezione ha già affermato che la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società incorporata, in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, è nulla, poiché la società incorporata non può più vantare un’autonoma legittimazione processuale (Cass. n. 24579/2022); principio estensibile alla notifica della cartella di pagamento. Resta fermo che è legittima l’emissione della cartella nei confronti della società incorporata per i redditi realizzati fino alla fusione, con legittimazione passiva della società incorporante in ordine alla notificazione (Cass. n. 20611/2022).
Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la ricorrente non si confronta con l’affermazione del giudice del merito secondo cui non era stato dimostrato il pregiudizio né la non vincolatezza dell’atto. Il ricorso è quindi accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo, dichiarato inammissibile il terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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