Rientra nella nozione di atti impositivi l’avviso che disconosce un’agevolazione rettificando le perdite (Cass. civ. Sez. 5 n. 18851 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “atti impositivi” di cui all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale, con conseguente ammissibilità della definizione agevolata della lite per tutti gli atti con i quali l’Amministrazione rende edotto il contribuente di una pretesa impositiva, ancorché non sia individuata nell’an e nel quantum. In tale nozione rientra anche l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a disconoscere un’agevolazione fiscale, rettificando le perdite dichiarate. Il calcolo dell’investimento agevolabile nella c.d. agevolazione Tremonti ambiente è disciplinato dall’art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 e va coordinato con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, applicabile ratione temporis; in particolare, con riferimento al Regolamento CE n. 800/2008, i costi ammissibili non devono essere decurtati dei profitti operativi e dei vantaggi economici futuri né incrementati dei costi operativi.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto l’agevolazione di cui alla c.d. Tremonti ambiente, negando la spettanza del beneficio per l’acquisto di un macchinario per la stampa di etichette, e aveva conseguentemente rettificato le perdite dichiarate dal contribuente per l’anno d’imposta 2010. L’atto non conteneva la liquidazione di imposte e sanzioni, limitandosi a disconoscere l’agevolazione e ad accertare una minore entità delle perdite di esercizio. Nei gradi di merito, la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo corretto il calcolo del sovraccosto ambientale.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, eccependo il contribuente l’inammissibilità del ricorso per tardività, non trovando applicazione la sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. In un giudizio separato, relativo agli anni d’imposta 2014 e 2015, l’Ufficio aveva disconosciuto le perdite riportate dal contribuente, richiamando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010. Anche in tale giudizio la CTR confermava la decisione di primo grado favorevole al contribuente, affermando che l’esito del giudizio pendente in Cassazione avrebbe condizionato la decisione sulle annualità successive. I due giudizi, riuniti, sono stati rimessi alla pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione sull’applicabilità della sospensione dei termini.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, incentrata sull’interpretazione della nozione di atti impositivi. Richiamando i propri precedenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’individuazione dell’atto impositivodeve essere centrata sulla circostanza che si tratti di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione, e non sulla sussistenza di un margine di discrezionalità nella determinazione della pretesa.
La Corte ritiene che tale nozione debba essere interpretata in senso ampio, considerata la finalità deflattiva del contenzioso della disciplina della c.d. pace fiscale, da favorire nei termini più ampi possibili. Il diniego di un’agevolazione fiscale avrebbe un effetto speculare all’avviso di accertamento, comportando l’imposizione di un carico tributario superiore rispetto a quello che il privato suppone di dover subire. Inoltre, nella specie, l’atto impugnato conteneva anche la rettifica delle perdite dichiarate, ipotesi per cui la stessa prassi amministrativa ammette la definizione agevolata della lite. La Corte enuncia pertanto il principio di diritto per cui nella nozione di atti impositivi rientra anche l’avviso con cui l’Amministrazione si limiti a disconoscere un’agevolazione, rettificando le perdite.
Sul merito del primo ricorso, concernente l’agevolazione Tremoni ambiente, la Corte ricostruisce la normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato. L’art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 definisce l’investimento ambientale e prevede il calcolo con l’approccio incrementale, che richiede il coordinamento con la disciplina comunitaria. La Corte richiama la comunicazione della Commissione CE 2001/C 37/03 e successivamente il Regolamento CE n. 800/2008, applicabile ratione temporis, che ha espunto dal calcolo del sovraccosto i vantaggi e i costi operativi. Nel caso di specie, il contribuente aveva correttamente calcolato l’investimento senza tenere conto dei costi operativi e dei vantaggi futuri, in conformità alla normativa applicabile; la natura non esclusivamente ambientale dell’investimento è stata ritenuta irrilevante, poiché di tale aspetto si era già tenuto conto nel calcolo del sovraccosto effettuato dal perito. Il motivo è quindi infondato.
Quanto al secondo ricorso, relativo agli anni 2014 e 2015, la Corte rigetta il primo motivo, formulato in termini speculari, per le medesime ragioni esposte. Il secondo motivo, concernente la mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità, è dichiarato inammissibile: l’affermazione della CTR sulla natura vincolante della decisione sul giudizio presupposto costituisce un obiter dictum non passibile di autonoma impugnazione. La CTR aveva deciso il merito dell’appello, esternando l’unica ratio decidendi, sicché l’impugnazione di tale affermazione è priva di interesse. Entrambi i ricorsi sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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