Spese di lite sotto i minimi tariffari e criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11124 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del valore della lite, ai fini dell’individuazione dello scaglione delle tariffe forensi, il giudice deve applicare il criterio del decisum, che integra quello del disputatum senza antinomia, proporzionando gli onorari all’effettiva consistenza della controversia. La liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai minimi tariffari è illegittima quando non risulti alcuna ragione illustrativa della deroga né analitica indicazione del calcolo. I valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, sono derogabili solo con adeguata motivazione, restando ferma, in ogni caso, la loro inderogabilità in assenza di convenzione tra le parti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il gravame del ricorrente avverso la sentenza di primo grado reiettiva, aveva condannato l’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche quantificate in euro 2.095,97 per il periodo dal maggio 2013 al 2019. Nel medesimo giudizio il giudice di appello aveva liquidato le spese di lite in euro 239,00 per il primo grado ed euro 356,00 per il secondo, oltre accessori, applicando il D.M. n. 55/2014.

La parte privata ha proposto ricorso per cassazione lamentando che le spese erano state liquidate al di sotto del minimo tariffario. L’INPS ha resistito con controricorso, sostenendo che il decreto non vincola il giudice a parametri fissi e che la riduzione può essere graduata in relazione alle caratteristiche dell’attività prestata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal criterio di determinazione del valore della lite, affermando che occorre dar seguito al criterio del decisum (Cass. ord. n. 9237 del 2022, n. 28885 del 2023), che integra quello del disputatum senza che tra i due sussista antinomia, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 19014 del 2007. Il criterio vale a proporzionare gli onorari all’effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi la propone nei suoi effettivi limiti (Cass. ord. n. 688 del 2024).

Nel caso concreto il valore della controversia, risultante dalla CTU espletata in appello, è stato determinato in euro 2.095,97, importo che rientra nel secondo scaglione delle tariffe ministeriali, compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro. Seguendo i criteri di calcolo ivi stabiliti, il compenso liquidabile sarebbe stato di euro 842,50 per il primo grado e di euro 1.198,50 per il secondo, per un totale di euro 2.041,00. L’importo effettivamente liquidato, pari a euro 595,00, risulta inferiore al minimo tariffario senza che ne emerga alcuna ragione illustrativa.

La Corte ricostruisce il dibattito sulla derogabilità dei valori minimi. È stata affermata la loro inderogabilità in assenza di convenzione tra le parti (Cass. n. 9815 del 2023); è stata ammessa la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriore scostamento e la relativa misura (Cass. n. 15506 del 2024, che richiama ord. n. 14198 del 2022, ed altre n. 89 del 2021, n. 19989 del 2021); è stata riconosciuta la deroga con riguardo ai soli valori massimi, fermi restando “in ogni caso” i valori minimi (ord. n. 26734 del 2024).

La liquidazione compiuta in grado di appello non rispetta i limiti minimi tariffari introdotti dal D.M. n. 55/2014 e modificati dal D.M. n. 37/2018, non è supportata da analitica elencazione del calcolo né da alcuna argomentazione che ne giustifichi la deroga. A tali parametri i compensi vanno commisurati ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto, purché a quella data la prestazione professionale non sia ancora completata, evocando l’accezione di compenso un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

Discende la cassazione della sentenza in parte qua, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, cui è demandato di attenersi ai suddetti principi per la rideterminazione del compenso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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