Servitù coattiva di passaggio per esigenze abitative del fondo non intercluso (Cass. civ. Sez. II n. 11126 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1052 cod. civ. consente la costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio, anche carraio, a favore di un fondo non intercluso, quando l’accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile. L’istituto non è più confinato a una visuale dominicale e produttivistica, ma si proietta nella dimensione dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cost., potendo essere invocato a tutela di esigenze abitative da chiunque. La domanda può essere accolta a condizione che il passaggio imposto non comporti, per il fondo servente, un sacrificio maggiore del beneficio arrecato a quello dominante, con adeguato impiego dello strumento dell’indennità ex art. 1053 cod. civ. La valutazione in ordine alla dispendiosità delle opere alternative e all’utilitas costituisce accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
I proprietari di un fondo convenivano in giudizio il vicino per ottenere l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico dei mappali del convenuto. In via subordinata chiedevano la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex artt. 1051 e 1052 cod. civ., con condanna del vicino alla consegna del dispositivo di apertura della sbarra collocata sulla strada privata.
Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata, costituendo la servitù coattiva a carico dei fondi del convenuto. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione, estendendo la portata dell’art. 1052 cod. civ. oltre l’ambito tracciato dalla nota pronuncia della Consulta in materia di soggetti con difficoltà di deambulazione. Il proprietario soccombente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione logica, e li rigetta. Il giudice di merito, sulla scorta della CTU, ha accertato che il fondo degli attori non è intercluso, poiché dispone di un passaggio pedonale: trova quindi applicazione l’art. 1052 cod. civ., che estende al fondo non intercluso le disposizioni dell’art. 1051 quando l’accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile.
Il rinvio all’art. 1051 cod. civ. ha consentito alla Corte territoriale di confermare la costituzione della servitù, giustificata dal notevole dislivello tra il fondo dominante e la strada pubblica, da un dispendio ritenuto sproporzionato rispetto al valore dell’immobile, dalla circostanza che la strada privata era già stata realizzata dal convenuto e che per una parte insisteva su suolo di proprietà degli attori. Risulta così soddisfatta l’utilitas che giustifica la costituzione del diritto di passaggio quando il vantaggio del fondo dominante superi il sacrificio imposto a quello servente.
Quanto all’interpretazione della pronuncia della Consulta, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: dopo quella decisione l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato a una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato nella dimensione dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali. Esigenze abitative, da chiunque invocabili, possono fondare la domanda, purché il passaggio non comporti un sacrificio maggiore per il fondo servente e si faccia adeguato impiego dell’indennità ex art. 1053 cod. civ. (richiamate, tra le altre, Cass. Sez. 2 n. 14103 del 2012 e Cass. Sez. 2 n. 8817 del 2018).
La Corte esclude infine la dedotta violazione di legge: il vizio consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (richiamata Cass. Sez. 1 n. 3340 del 2019). Il ricorrente, criticando le risultanze della CTU, oppone una lettura alternativa del compendio istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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