Spese di lite sotto i minimi tabellari e poteri del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 5771 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese processuali, è tenuto a motivare la decisione solo qualora intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. I parametri forensi fissano soglie minime non derogabili, al di sotto delle quali la liquidazione non può scendere, neppure in un contenzioso seriale e di ridotta complessità. È pertanto erronea la statuizione sulle spese che si collochi sotto i valori tabellari applicabili allo scaglione di riferimento.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, riconoscendole l’importo complessivo di 2.500,00 euro per cinque annualità.
In sede di ottemperanza davanti al TAR Lazio, il giudice accoglieva il ricorso e nominava il commissario ad acta, liquidando però le spese di lite in 500,00 euro. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dei poteri del giudice in materia di spese. Il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza. La determinazione del compenso è espressione di un potere discrezionale, ma resta fermo il divieto di liquidare somme simboliche, lesive del percorso professionale.
Sul versante dei valori tabellari, la Sezione richiama il parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 della Sezione consultiva. Le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento numerico minimo, e a limitare la discrezionalità del giudice mediante soglie percentuali minime di riduzione, al di sotto delle quali non è possibile andare.
In conformità a queste coordinate, e alle pronunce richiamate ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice: essa si colloca sotto i valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
La Sezione precisa peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica: il contenzioso non presentava profili di complessità ed era seriale. Ciò nonostante, la ridotta difficoltà della causa non legittima la liquidazione sotto i minimi. L’appello è dunque accolto e le spese del primo grado sono rideterminate in 800,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è condannato anche alle spese del secondo grado, liquidate in 300,00 euro, avuto riguardo al valore effettivo della controversia.
Nota della Redazione
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