Stabilizzazione dirigenti psicologi: soddisfazione dell’interesse e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 729 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, quando definisce il giudizio nel merito con attitudine al giudicato formale e sostanziale, consegue all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Tale soddisfazione deve derivare da un provvedimento dell’amministrazione posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La sopravvenuta stabilizzazione del dipendente, in quanto evento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato con l’impugnazione degli atti della procedura, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone che le parti ne riconoscano l’intervenuta soddisfazione e che non residui un interesse alla decisione di merito.
Il Fatto
Le ricorrenti, dirigenti psicologhe, impugnavano davanti al TAR Sicilia gli atti con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani aveva indetto una procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato di dirigenti psicologi, in attuazione dell’art. 1, comma 628, legge n. 234/2021 e dell’art. 1, comma 268, legge n. 234/2021. Il ricorso introduttivo investiva la delibera commissariale del 02/03/2024 e gli atti presupposti, tra cui il bando e la direttiva regionale attuativa. Con motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano la successiva delibera commissariale n. 830 del 20/06/2024, recante l’individuazione dei soggetti aventi titolo alla stabilizzazione nella posizione di dirigente psicologo.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio; la controinteressata non si costituiva. Nelle more del giudizio, con delibera commissariale n. 1707 del 12/12/2025, l’Azienda procedeva alla stabilizzazione delle ricorrenti ai sensi dell’art. 1, comma 268, legge n. 234/2021. Le ricorrenti chiedevano allora dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non opponendosi le amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione consolidata di cessazione della materia del contendere, ricostruita secondo la giurisprudenza amministrativa. Il giudice richiama il principio per cui tale declaratoria, quando definisce il giudizio nel merito con attitudine al giudicato formale e sostanziale, consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Il presupposto qualificante è duplice. Da un lato occorre che l’interesse azionato risulti pienamente ed effettivamente soddisfatto. Dall’altro lato il provvedimento amministrativo che produce tale soddisfazione deve essere stato adottato spontaneamente, e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 3620 del 2023 e Cons. Stato n. 3767 del 2020, che escludono la cessazione quando il venir meno dell’interesse dipenda dall’esecuzione della decisione del giudice.
Nel caso concreto la stabilizzazione delle ricorrenti, disposta con la delibera commissariale n. 1707 del 12/12/2025, integra un evento pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale che aveva giustificato l’impugnazione. La procedura contestata era infatti finalizzata proprio a individuare il personale avente titolo alla stabilizzazione: il provvedimento sopravvenuto ha attribuito alle ricorrenti l’assetto giuridico che esse miravano a conseguire.
Il Collegio dà inoltre conto dell’accordo delle parti processuali sull’intervenuta soddisfazione, desumendo da tale convergenza ulteriore conferma della declaratoria. Non residuando alcun interesse alla decisione di merito, la cessazione è dichiarata. Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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