L’ADER non può impugnare la prescrizione dei crediti previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23852 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella carenza della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte. Tale difetto, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha legittimazione, né interesse a impugnare la sentenza in punto di prescrizione dei crediti previdenziali, atteso che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete al solo ente impositore. L’eventuale appello proposto dall’agente della riscossione è improponibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la prescrizione di alcuni crediti contributivi vantati dall’I.N.P.S. e affidati in riscossione all’ADER. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, mentre l’I.N.P.S. non impugnava la sentenza sul punto della prescrizione. La Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame dell’ADER, dichiarando non dovute le somme per intervenuta prescrizione e condannando il contribuente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia e dell’I.N.A.I.L.
Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 c.p.c., in quanto il giudice d’appello non avrebbe rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione ad causam dell’ADER, la quale aveva impugnato la sentenza per far valere un diritto altrui.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito. Il difetto di legittimazione, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui in materia di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete al solo ente impositore. L’agente della riscossione resta estraneo al giudizio che ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, non configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario e dovendosi la sentenza ritenere utiliter data anche senza la sua partecipazione.
La Corte ha precisato che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale non subisce deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999 e alla giurisprudenza tributaria in tema di legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, secondo cui le questioni processuali che inficiano requisiti fondanti il processo, come il difetto di legittimazione, sono rilevabili d’ufficio nei gradi successivi, in quanto riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, salvo l’effetto preclusivo derivante da una specifica statuizione del giudice di merito non impugnata.
Nel caso di specie, non essendovi specifiche statuizioni sul punto e mancando l’appello dell’I.N.P.S. sulla questione della prescrizione, si era formato il giudicato interno. L’appello proposto dall’ADER era quindi improponibile, e l’appello incidentale dell’I.N.A.I.L. risultava travolto in quanto tardivo e inefficace. La Corte ha conseguentemente cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., dichiarando compensate le spese dei gradi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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