Incarico dirigenziale a dirigente in ruolo non richiede autorizzazione regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33701 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi dirigenziali nelle aziende del servizio sanitario regionale, l’art. 16, comma 4, legge regionale Calabria n. 9/2007, là dove prevede la preventiva autorizzazione regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, va letto unitamente al comma 1, che si riferisce a ogni forma di copertura di posti della dotazione organica. Ne consegue che l’autorizzazione non è richiesta quando l’incarico sia conferito a un soggetto che sia già dipendente dell’ente e come tale già ricompreso nella dotazione organica. Un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che la competenza regionale si arresti alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, restando riservata al legislatore statale e alla contrattazione collettiva ogni disciplina che incida sui rapporti lavorativi in essere. È quindi illegittima la revoca dell’incarico fondata unicamente sull’assenza dell’autorizzazione regionale.

Il Fatto

Una dirigente amministrativa, in servizio presso un’azienda sanitaria provinciale, aveva ottenuto nel 2008 il conferimento degli incarichi di direttore di una struttura complessa e di direttore di dipartimento. Nel 2013 il direttore generale aveva dichiarato la nullità o l’inesistenza giuridica di quella delibera, per asserita violazione dell’art. 16, commi 2 e 4, legge regionale Calabria n. 9/2007, in mancanza di specifica autorizzazione regionale; in seguito le era stato affidato un incarico su struttura inesistente.

La dirigente aveva chiesto la reintegra nel precedente incarico, l’indennità dipartimentale e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accertato il demansionamento e condannato l’azienda; la Corte d’Appello, accogliendo il gravame dell’azienda, aveva rigettato le domande. La questione giunge in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 legge regionale Calabria n. 9/2007, degli artt. 19 ss. d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3-bis, commi 11 e 17-bis, d.lgs. n. 502/1992, prospettando l’incostituzionalità della norma regionale ove interpretata nel senso richiesto dall’azienda.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il comma 4 della norma regionale, che richiede l’autorizzazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, va letto insieme al comma 1, riferito a ogni forma di copertura di posti della dotazione organica. Questa indica quantità e qualità del personale di cui l’ente può disporre e prescinde dalle concrete modalità di utilizzazione del dipendente all’interno dell’organizzazione.

Ne deriva che l’autorizzazione non può essere pretesa per il conferimento di un singolo incarico a chi sia già dipendente dell’ente e già ricompreso nella dotazione organica. Della norma va data, in ogni caso, un’interpretazione costituzionalmente orientata: la competenza regionale si arresta «a monte», alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto, mentre ogni intervento «a valle», incidente sui rapporti in essere, appartiene alla materia dell’ordinamento civile.

La Corte richiama la sentenza n. 185/2024 della Corte costituzionale, che ha collocato nella competenza regionale le procedure concorsuali e l’utilizzo delle graduatorie, riservando invece allo Stato la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti, compresa quella sul conferimento degli incarichi dirigenziali esterni di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

Ha quindi errato la Corte territoriale, che ha fondato la legittimità della revoca sulla sola assenza dell’autorizzazione regionale. Dalla sentenza impugnata risulta che la dirigente, dopo le dimissioni e la cessazione dell’aspettativa, era rientrata nel ruolo dirigenziale dell’azienda: fattispecie diversa da quella esaminata da Cass. n. 9057/2025, ove non rilevavano il rientro in ruolo né l’art. 2126 cod. civ.

Il secondo motivo, concernente l’omessa motivazione sull’estensione temporale del danno e sull’indennità dipartimentale, è dichiarato inammissibile: sollecita una rivalutazione della prova preclusa in sede di legittimità e non coglie la ratio della decisione, avendo la ricorrente omesso di censurare la statuizione sulla cessazione della materia del contendere. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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