Conguaglio CIG e decadenza: irrilevanti errori e ritardi Uniemens (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1406 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015 per il conguaglio delle integrazioni salariali è impedita dall’effettuazione del conguaglio stesso, che opera come compensazione impropria al momento del pagamento della differenza contributiva. Il termine utile per tale pagamento è quello ordinario di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, non anticipato dalla disciplina speciale. Eventuali errori nella misura del conguaglio danno luogo ad adempimento solo parziale e a residuo credito dell’Istituto, ma non elidono il perfezionamento della compensazione. Parimenti irrilevanti ai fini della decadenza sono il ritardo o le irregolarità nelle denunce Uniemens, che costituiscono adempimenti successivi di comunicazione e controllo.
Il Fatto
Una società aveva anticipato ai propri dipendenti l’indennità di integrazione salariale, nel periodo compreso tra il 23.3.2020 e il 23.5.2020. L’INPS, pur avendo autorizzato la cassa integrazione e il conguaglio, aveva poi negato il diritto al conguaglio sostenendo che i flussi Uniemens trasmessi tra maggio e giugno 2020 presentassero irregolarità tali da non interrompere il termine decadenziale.
La Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto della società al conguaglio e ritenendo non assolti dall’Istituto gli oneri di allegazione e prova sulla dedotta squadratura contabile. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Istituto denunciava un vizio di motivazione per omessa considerazione dell’omessa presentazione ed esposizione dei flussi telematici mensili. Con il secondo deduceva la violazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che la norma darebbe rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio stesso, operante in via automatica. I motivi, logicamente connessi, sono stati giudicati infondati.
La Corte ha ricostruito il meccanismo dell’art. 7 d.lgs. n. 148/2015: l’importo dell’integrazione salariale è anticipato dal datore di lavoro e successivamente rimborsato dall’INPS o conguagliato secondo le norme sul conguaglio tra contributi e prestazioni. Nel caso concreto l’impresa aveva optato per il conguaglio, realizzato contabilmente pagando una somma contributiva pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato.
Secondo il Collegio, la lettera della norma correla la decadenza alla richiesta di rimborso o al conguaglio, senza attribuire alcuna rilevanza giuridica alla richiesta di conguaglio. La conclusione è conforme alla natura dell’istituto, che non si inserisce in un iter procedimentalizzato con domanda e autorizzazione, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste, secondo lo schema della compensazione impropria, richiamando Cass. n. 14711/2007.
La Corte ha precisato che il saldo opera per effetto e alla data del pagamento all’INPS della differenza contributiva. Il termine per tale versamento resta quello dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, non inciso dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015. Coordinando le due disposizioni, la decadenza è impedita quando il conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga.
Quanto agli errori contabili, la Corte ha chiarito che essi incidono sul debito contributivo dando luogo ad adempimento parziale ex art. 1181 c.c. e a residuo credito dell’Istituto, ma non sul perfezionamento della compensazione, avvenuto con il saldo delle reciproche poste. Analogamente irrilevanti sono il ritardo o le irregolarità nelle denunce Uniemens di cui all’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003: si tratta di adempimenti successivi di comunicazione volti a consentire il controllo ex post, ininfluenti sul perfezionamento del conguaglio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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