Spese di lite liquidate sotto i minimi tariffari vanno motivate (Cass. civ. Sez. V n. 12276 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successive al d.m. n. 55 del 2014, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri e le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione professionale. Il giudice è pertanto tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. L’abolizione dei minimi tariffari opera nei rapporti tra professionista e cliente, ma la tariffa mantiene efficacia quando il giudice regola le spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.
Il Fatto
Il contribuente risulta integralmente vittorioso nel giudizio di merito. La Commissione tributaria regionale del Lazio, pur disponendo la rifusione delle spese di lite a suo favore, le liquida al di sotto dei minimi tariffari, anche nella formulazione dell’adeguato compenso.
Il contribuente ricorre in Cassazione affidandosi a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, parte intimata, non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e delle tabelle dei parametri a esso collegate, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui, dopo il d.m. n. 55 del 2014, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento operano come criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Ne deriva che il giudice deve specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, come affermato da Cass. VI-2 n. 10343/2020.
La Corte precisa poi il diverso ambito di operatività della disciplina. A norma dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, l’abolizione dei minimi tariffari opera nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza, secondo Cass. VI-2 n. 26706/2019.
Poiché la Commissione tributaria regionale ha liquidato le spese al di sotto dei valori parametrici senza esplicitare i criteri dello scostamento, la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio – Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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