ONLUS, requisiti agevolativi e sindacato di legittimità sulla doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 12275 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali riconosciute alle ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione dell’ente e la riferibilità delle somme a attività di impresa non deduce un vero vizio di violazione di legge, ma sollecita una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, implicante un problema interpretativo della norma; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito e va censurata, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa. Il disconoscimento del regime di favore fa conseguire, in presenza di lavoratori dipendenti, l’obbligo di effettuare e versare le ritenute.
Il Fatto
La vicenda riguarda una associazione contribuente qualificatasi ONLUS e i suoi associati, destinatari di avvisi di accertamento per II.DD., IVA, ritenute non operate e non versate relative ai periodi di imposta 2010 e 2011, nonché di avvisi emessi per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato.
La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo le riprese fiscali fondate per mancata prova dei requisiti richiesti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la riqualificazione della Onlus in società commerciale e l’omessa pronuncia sull’imputazione delle ritenute. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. n. 460/1997, in combinato disposto con l’art. 111-bis del Tuir, per l’illegittima riqualificazione della Onlus operata dall’Amministrazione. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 10 del medesimo decreto, in combinato disposto con l’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 e con gli artt. 3 e 8 del d.P.R. n. 602/1973, lamentando che il giudice di appello abbia ritenuto erroneamente assorbita la questione relativa all’omessa effettuazione e versamento delle ritenute.
La Corte dichiara entrambe le censure inammissibili. Richiamando Cass. n. 26110 del 2015, ricorda che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito e può essere censurata solo attraverso il vizio di motivazione.
Sul secondo arresto richiamato, Cass. n. 9097 del 07/04/2017, il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme, perché l’apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: alla Corte spetta solo il controllo logico-formale e di correttezza giuridica, restando riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere le risultanze probatorie idonee a dimostrare i fatti.
L’articolazione dei motivi collide con entrambi gli arresti, poiché le censure, pur dedotte sotto forma di violazione di legge, si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta, con doppia conforme, dai giudici di merito. La Corte evidenzia comunque che i giudici di appello avevano univocamente accertato le gravi carenze della vita associativa — assenza del libro soci e dei verbali attestanti assemblee, approvazione dei bilanci e nomina degli organismi direttivi, impossibilità di risalire al numero e all’identità dei soci — e la gestione finanziaria svolta da componenti del consiglio direttivo tramite conti correnti non giustificati, con accrediti riferibili ad attività di impresa.
Quanto alla seconda contestazione, in presenza di lavoratori dipendenti l’obbligo di effettuare e versare le ritenute consegue al disconoscimento del regime di favore. All’originaria inammissibilità consegue l’irrilevanza della produzione delle sentenze depositate in prossimità dell’adunanza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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