Ricorso in cassazione generico e difetto di autosufficienza dei motivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15742 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: ogni censura deve essere ricondotta in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., senza che siano necessarie formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica del motivo. Il principio di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. impone l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni del motivo e l’analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione. Le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili, perché attengono al merito. Il vizio di difetto di motivazione non è più configurabile come motivo autonomo dopo la novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha origine dal recesso di una banca dal contratto di agenzia e dalla conseguente richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso e di un importo concordato quale piano di rientro, con compensazione delle provvigioni maturate. Il Tribunale aveva condannato l’agente al pagamento della somma richiesta dalla preponente.
La Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello dell’agente, confermando la decisione di primo grado sulla base di una consulenza contabile, rinnovata per accertare eventuali provvigioni ulteriori, ma senza che l’agente avesse prodotto documentazione aggiuntiva nonostante i differimenti concessi. L’agente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione e li dichiara inammissibili. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei cinque motivi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata, delimitato dai motivi e dalla loro formulazione tecnica, come affermato dalle Sezioni Unite n. 32415 del 2021.
La Corte richiama il principio di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esige per ogni motivo l’indicazione della rubrica, l’esposizione delle ragioni e l’analitica precisazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata. Nel caso concreto le censure sono assolutamente generiche, prive di indicazione puntuale degli errores in iudicando e formulate in modo vago.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte rileva che esso non è più configurabile come motivo autonomo dopo la novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Non si configura neppure la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che richiede di denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza a certe prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 116, ammissibile solo se si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale. Il cattivo esercizio del prudente apprezzamento è censurabile solo nei rigorosi limiti in cui l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ancora consente il sindacato di legittimità, secondo le Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e la successiva giurisprudenza.
In definitiva le censure si risolvono in una diversa interpretazione e ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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