Rimborso IVA di rivalsa al consumatore finale esente da detrazione (Cass. civ. Sez. V n. 6733 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’IVA indebitamente assolta in via di rivalsa, il cessionario/committente non è legittimato a proporre azione di ripetizione direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, spettando tale legittimazione, di regola, al solo cedente/prestatore, salvo che il rimborso nei suoi confronti risulti impossibile o eccessivamente difficile. La deroga al principio di effettività, affermata dalla giurisprudenza unionale, opera esclusivamente quando l’indebito derivi dalla contrarietà dell’imposta a una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, non invocabile nel rapporto orizzontale tra privati. Ne consegue che, ove l’imposta non sia incompatibile con il diritto dell’Unione, la legittimazione passiva dell’amministrazione finanziaria non può essere riconosciuta al consumatore finale.
Il Fatto
La società contribuente presentava cinque istanze di rimborso dell’IVA applicata sugli oneri generali di sistema elettrico (OGSE), esposta nelle fatture di fornitura di energia elettrica per gli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018. Dopo il rigetto di tre istanze e il silenzio-rifiuto sulle altre due, la società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, che lo accoglieva disponendo il rimborso.
L’appello dell’Agenzia delle entrate veniva accolto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che negava la legittimazione della contribuente, qualificata come cessionaria/committente, a agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria, spettando tale legittimazione al solo cedente/prestatore. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui resisteva l’amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio non attiene alla inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA, bensì alla sussistenza di un diritto sostanziale del cessionario/committente a proporre l’azione di ripetizione dell’imposta non dovuta direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. La Corte precisa che la ricorrente ha un rapporto diretto con il fisco, essendo soggetto passivo IVA che non può esercitare la detrazione perché svolge attività esente in materia sanitaria, e non potrebbe quindi neutralizzare l’indebita imposizione mediante il meccanismo della detrazione.
Il motivo è ritenuto infondato. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza unionale secondo cui, in mancanza di disciplina europea sulle domande di rimborso, spetta all’ordinamento interno stabilirne i requisiti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Su tale base si è affermato che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano a una legislazione nazionale che riservi al solo prestatore di servizi la legittimazione a chiedere il rimborso, riconoscendo al destinatario l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito verso il prestatore.
La Corte dà atto che tale assetto trova deroga nella più recente giurisprudenza unionale, secondo cui il principio di effettività osta a una normativa che non consenta al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell’onere sopportato, quando il carattere indebito del versamento dipenda dalla contrarietà dell’imposta a una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, non invocabile nel giudizio tra privati. Tale inefficacia orizzontale della direttiva non attuata giustifica l’azione diretta verso l’ente impositore.
Il Collegio esclude però che la fattispecie in esame rientri in tale ipotesi derogatoria. Gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che ne ha esaminato la natura giuridica e da questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione. Mancando il presupposto dell’incompatibilità unionale, il difetto di legittimazione del consumatore finale resta fermo.
Il Collegio ritiene inoltre che non sussistano i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, poiché la questione è stata già ampiamente esaminata dalla Corte di giustizia con orientamento consolidato, non scalfito dalle argomentazioni del ricorso. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione, dandosi atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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