Travisamento della prova per errore percettivo e ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14738 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova ricorre quando il giudice di merito utilizza un elemento probatorio inesistente o oggettivamente diverso da quello reale, incorrendo in un errore di percezione del contenuto oggettivo della prova e non in un errore di valutazione della stessa. Tale vizio, ove il fatto probatorio non sia stato punto controverso, non è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., essendo il rimedio istituzionale la revocazione per errore di fatto. Solo se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della TARI 2014, deducendo la nullità dell’atto per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello.

Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito qualificato come liquidazione automatica quella che, secondo la ricorrente, era un’attività accertatrice con irrogazione di sanzioni, come emergerebbe dalla stessa cartella. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo. Secondo la costante giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. n. 15883 del 2017, Cass. n. 9105 del 2017, Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e Cass. n. 9113 del 2012, il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito non indica gli elementi del proprio convincimento o li indica senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Nella specie la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito.

Quanto al secondo motivo, la Corte muove dalla distinzione, affermata dalle Sezioni Unite n. 5972 del 2024, tra travisamento della prova ed errore di valutazione. Il travisamento attiene al momento della percezione del contenuto oggettivo della prova, cioè al demonstratum, e non alla valutazione dell’informazione probatoria che da quel contenuto il giudice ritiene di trarre.

Il criterio per individuare tale errore è quello stesso dettato dall’art. 395, n. 4, c.p.c. per l’errore di fatto percettivo: deve trattarsi di una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile ex actis, ossia del travisamento di un dato probatorio non equivoco, insuscettibile di interpretazioni alternative e decisivo. Il travisamento si configura, dunque, solo quando in sentenza si postulino informazioni probatorie obiettivamente contraddette dal dato percettivo delle fonti di prova, o addirittura inesistenti e sostanzialmente inventate dal giudice.

Nel caso concreto, l’errore denunciato è di tipo percettivo e non investe la riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio: la ricorrente assume che il giudice di merito abbia erroneamente percepito le indicazioni della cartella impugnata. Poiché il momento percettivo del dato probatorio, ove incontroverso, è controllabile solo attraverso la revocazione, la doglianza è inammissibile e il ricorso è integralmente respinto. Nulla sulle spese per la mancanza di attività difensiva della concessionaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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